Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20621 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20621 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI LULLO ALFREDO nato il 02/12/1955 a ROMA
LORENZETTI ALESSANDRA nato il 07/10/1961 a ROMA

avverso la sentenza del 11/01/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Rilevato che con sentenza dell’Il gennaio 2016, la Corte d’Appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 settembre 2011, ha
dchiarato la prescrizione dei reati edilizi ed ha rideterminato la pena per il
residuo reato di violazione di sigilli, accertata il 17 luglio 2008, infliggendo a Di
Lullo Alfredo e Lorenzetti Alessandra la pena di mesi quattro di reclusione ed
euro 300 ciascuno di multa;
che gli imputati, personalmente, hanno presentato ricorso per cassazione,
chiedendo l’annullamento della sentenza, deducendo un unico motivo:

agli artt. 349 e 110 c.p.; dopo aver riassunto la ratio della tutela giuridica del
reato di violazione di sigilli, hanno evidenziato che poiché il sequestro era venuto
meno non poteva dirsi integrato il delitto;

Considerato che il motivo di ricorso risulta del tutto generico, in quanto i
ricorrenti non si confrontano con l’apparato argomentativo delle sentenze di
merito; piuttosto il motivo risulta finalizzato a sottoporre al giudizio di legittimità
aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale
probatorio, che devono essere rimessi all’esclusiva competenza del giudice di
merito, mirando a prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a
quella posta a base del provvedimento impugnato. Quanto al sindacato sul vizio
della motivazione, giova ricordare che il compito del giudice di legittimità non è
quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
merito o di seguire possibili interpretazioni e ricostruzioni alternative dei fatti,
suggerite dal ricorrente, ma quello di stabilire se i giudici di merito abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta
interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni
delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006,
Bosco, Rv. 234148);
che il Collegio ritiene che i giudici di merito abbiano correttamente illustrato le
ragioni, per le quali hanno ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato in
ordine al reato contestatogli; che quando, come nel caso di specie, le due
sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione
degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura
motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per
formare un unico complessivo corpo argomentativo (così, tra le altre, cfr. Sez.
2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; Sez. 4, n. 15227
dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e
altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 2169069) e che

Mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza rispetto

tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo
grado abbiano esaminato le censure proposte in appello con criteri omogenei a
quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi
prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando
i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a
prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di
primo grado e nel caso di specie, nonostante sia stato invocato anche il vizio di
violazione di legge, 41. ricorrente hai\-eroposto censure prevalentemente in fatto,

risposta;
che all’inammissibilità dei ricorsi, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p.,
consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

già svolte durante i giudizi di merito, alle quali le sentenze hanno dato compiuta

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