Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20620 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20620 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNI PASQUALE, nato il 31/05/1967
avverso l’ordinanza n. 20/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO del 03/06/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso,
che ha chiesto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 giugno 2014 la Corte di assise di appello di
Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata
nell’interesse di Bruni Pasquale, volta a ottenere la concessione del beneficio
dell’indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, rappresentando che l’istante era
stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, dell’omicidio di Paese Antonio,

contestata nel corpo della originaria imputazione e ritenuta sussistente in via
definitiva a suo carico, e rilevando che tale aggravante precludeva l’applicazione
del beneficio richiesto in forza della previsione dell’art. 1 lett. d) della stessa
legge n. 241 del 2006.

2.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione per mezzo del suo

difensore il condannato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo,
con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta
illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 405 cod. proc. pen. e all’art. 1
lett. d) legge n. 241 del 2006.
Secondo il ricorrente, l’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 non
è stata mai formalmente contestata, avuto riguardo al capo AE) della rubrica
imputativa, testualmente richiamato e rimasto invariato nel tempo. Né nella
sentenza di appello vi è alcun riferimento alle ragioni per le quali la indicata
aggravante sia stata ritenuta o meno sussistente e che il Giudice dell’esecuzione
neppure ha indicato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen.

2.

L’art. 672, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, in materia di

applicazione dell’indulto, il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen.
Il richiamato articolo dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza
formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il

2

aggravato della circostanza di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991, formalmente

difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale
dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.
proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
2.1. Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto,
avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di indulto, è
esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4,
cod. proc. pen., allo stesso giudice, che deciderà con le garanzie del
contraddittorio camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per

sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Tali criteri sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che li
ha enunciati in plurime decisioni, rimarcandone l’applicazione anche quando il
giudice dell’esecuzione abbia irritualnnente provveduto nelle forme della udienza
camerale e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della
opposizione, quale “riesame” nel merito del provvedimento da parte del giudice
dell’esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena
delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni
che il ricorrente -sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia
per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua
peculiarità- non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante
sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente
richiamata la procedura di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Sez. 1, n.
28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv. 236903; Sez. 1, n.
23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 6, n.
35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770
del 28/02/2012, dep. 29/03/2012, Filomena, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del
11/01/2013, dep. 25/01/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del
12/03/2013, dep. 12/04/2013, Prysmian Spa, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del
06/11/2013, dep. 04/12/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445
del 12/02/2014, dep. 21/03/2014, Avvocatura Distr. dello Stato in proc.
Matuozzo, Rv. 259454; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, dep. 20/02/2015, Stopi,
Rv. 262251).
2.2. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa
Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione ai sensi dello stesso
art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma avrebbe dovuto proporre opposizione
dinanzi allo stesso Giudice ai sensi della medesima norma.

3. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato
inammissibile perché rimedio non previsto dalla legge.

3

cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge,

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso
anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice
dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve
ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale
di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis costantemente
affermato.

4. L’impugnazione deve essere, quindi, qualificata come opposizione, con

perché provveda sulla opposizione proposta ai sensi degli artt. 667, comma 4, e
666 cod. proc. pen., rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore
valutazione pertinente al proposto ricorso.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di assise di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

conseguente trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro

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