Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20620 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20620 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOTTO GIUSEPPE nato il 15/08/1944 a REGGIO CALABRIA

avverso la sentenza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 16 marzo 2017 ha
confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 5 maggio 2016
che aveva condannato, esclusa la recidiva, Scotto Giuseppe alla pena di anni
uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4 mila di multa per il reato di cui all’art.
73, comma 4 D.p.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione a fini di spaccio di gr.
80 di marijuana, fatto commesso in Montebello Jonico il 6 febbraio 2016.
2. L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per

di legge

in relazione all’art. 73 D.p.R. n. 309 del 1990 per la mancata

riqualificazione nel comma 5 del medesimo articolo, non essendo ostativo il
numero delle dosi ricavabili (297,6) al riconoscimento di detta ipotesi,
considerate le modalità del fatto; 2) Violazione dell’art. 62 bis c.p.p., nonché
dell’art. 99 c.p., considerato l’aumento di pena per la recidiva, senza considerare
l’età avanzata del ricorrente ed il comportamento processuale ed inoltre non
sono state concesse le circostanze attenunanti generiche in violazione dei criteri
dell’art. 133 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto le censure poste
a fondamento dell’impugnazione non si correlano con le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e risultano pertanto aspecifiche (vizio che conduce, a
norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità”,

ex plurimis,

Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La decisione
impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con
motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche, mentre il ricorso mira
nella sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto, inammissibile nella
presente sede di legittimità, essendo peraltro stata fondata sull’intero fascicolo
delle indagini preliminari, a ragione della scelta del rito abbreviato.
2. Va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda
con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo
(Così, ex multiis, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).
3. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle
esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado,
hanno fornito una valutazione autonoma degli elementi probatori agli atti per
negare il riconoscimento del reato di cui al comma 5 dell’art. 73 D.p.R. n.
309/90, dando puntuale risposta ai motivi di appello come sintetizzati nella parte
relativa allo svolgimento del processo della decisione impugnata.

( tuo-,

cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza, lamentando: 1) Violazione

4. Il ricorso è inammissibile anche quanto al secondo motivo, in quanto propone
un motivo non sviluppato nell’atto di appello, come emerge con chiarezza dal
ritenuto in fatto della sentenza impugnata (pag. 2), in merito al quale non ha
alcun titolo ad invocare una valutazione censoria da parte di questa Corte di
legittimità.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, in forza del disposto di cui all’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

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