Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2062 del 21/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2062 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORMISANO MARTINO N. IL 05/03/1983
avverso la sentenza n. 7079/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

R.G. n. 15786-13

c. c.: 21-11-13

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato a lui ascritto.
Deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della
pena su richiesta delle parti all’accordo tra imputato e Pubblico
Ministero su qualificazione giuridica della condotta contestata,
concorrenza e comparazione di circostanze ed entità della pena, fa
riscontro il potere dovere del giudice di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola
previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una
delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti,
esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così
adeguatamente soddisfacendo il suo obbligo di motivazione, in
relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. Un., u.p. 27
marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 21-11-13.

FATTO E DIRITTO

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