Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20619 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20619 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LERICI RODOLFO nato il 04/08/1981 a SESTRI LEVANTE
PALLOTTO KATIA nato il 02/10/1987 a LAVAGNA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 14 marzo 2017 la Corte di Appello di Genova ha

rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa, inflitta dal
G.I.P. del Tribunale di Chiavari il 24 aprile 2012 a Lerici Rodolfo e Pallotto Katia,
per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, c. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in
relazione alla vendita a Lanza Daniele e Messina Ilaria, in più occasioni, di
singole dosi di eroina

e di morfina, fatti accertati in Chiavari – Lavagna,

nell’ottobre 2011 ed il 14 novembre 2011.

difensori di fiducia, separati ricorsi per cassazione, lamentando:

il Lerici: 1) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità
della pena irrogata, in quanto non risulta argomentata la determinazione della
pena;

la Pallotto: 1) Violazione e falsa applicazione art 125, c. 3 c.p.p. e 546, lett. e) e
violazione e falsa applicazione degli artt. 442 c. 1 bis e 533 c.p.p., avendo i
giudici di appello stabilito la condanna in violazione del principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio, essendola responsabilità dell’imputata stata fondata solo
sulle dichiarazioni degli acquirenti, trascurando le dichiarazioni rese dalla stessa
nell’interrogatorio di garanzia; inoltre la sostanza rinvenuta in suo possesso era
risultata non avente effetto drogante; 2) Violazione e falsa applicazione nonché
illogicità manifesta in ordine alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche, non avendo i giudici tenuto conto della scelta del rito
effettuata dalla Pallotto e della sua costante partecipazione alle udienze .

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del primo motivo di ricorso della Pallotto,
considerato che le censure poste a fondamento dell’impugnazione non si
correlano con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e risultano
pertanto aspecifiche (vizio che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c),
c.p.p., all’inammissibilità”, ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181;
Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La decisione impugnata ha confermato le valutazioni
di merito espresse in primo grado, con motivazione ampia, congrua e priva di
smagliature logiche, mentre il ricorso mira nella sostanza a sollecitare una
rivalutazione del fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità, essendo
peraltro stata fondata sull’intero fascicolo delle indagini preliminari, a ragione
della scelta del rito abbreviato.
2. Va anche ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di
appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, per il tramite dei propri

argomentativo (Così, ex multiis, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro,
Rv. 236181). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto
riferimento alle esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza
di primo grado, hanno fornito una valutazione autonoma degli elementi probatori
agli atti, dando puntuale risposta ai motivi di appello come sintetizzati nella parte
relativa allo svolgimento del processo della decisione impugnata.
4. Anche la seconda doglianza proposta dalla Pallotto, in ordine alle invocate
circostanze generiche non si sottrae ad un giudizio di genericità; va innanzitutto

sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale
benevolenza in favore dell’imputato. Nel caso di specie la Corte di appello ha
evidenziato ampiamente le ragioni della sua determinazione in punto di mancato
riconoscimento delle circostanze con un giudizio che si sottrae a qualunque
censura di legittimità, essendo pienamente rispettoso dei consolidati indirizzi
giurisprudenziali sul punto, non avendo la ricorrente aveva specificato di avere
addotto innanzi alla Corte di appello elementi di segno positivo che avrebbero
potuto giustificare una diversa valutazione, l’assenza dei quali ha pienamente
legittimato la conferma del diniego di concessione delle circostanze in parola (cfr.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotis, Rv. 265826 e sez. 3 Sez. 3, n.
44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Ry. 260.b10).
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5. Del pari generica) la og,liànza avanzata 4l1rici, in ordine alla dosimetria
sanzionatoria: i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione
congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla
dosimetria della sanzione comminata, premettendo l’assenza di ulteriori elementi
di valutazione, rispetto a quelli già esaminati dal giudice di prime cure, ma
comunque, benevolmente, concedendo una ulteriore mitigazione sanzionatoria,
sulla quale alcuna motivazione doveva essere resa, proprio in quanto frutto di
espressa benevolenza.
Pertanto i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna di
ciascun ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

precisato che la concessione delle attenuanti generiche dovrebbe essere fondata

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