Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20618 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20618 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENDIATO ANTONIO N. IL 13/01/1963
avverso la sentenza n. 18799/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
09/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il/La TRIBUNALE di ROMA, con sentenza in data 09/03/2015, applicava nei confronti di BENDIATO
ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648
CP

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto delléindicazione di
elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e, comunque,
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nelléapplicare la pena concordata, si è adeguato
alkaccordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che
ricorressero i presupposti di cui alléart. 129 c.p.p. per il proscioglimento delléimputato. Tale pur
sintetica motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti
oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
delléaccertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di
decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del
27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende.

16/02/2016
Il Consh liere Estensore
BELT

I SERGIO

Il 1,iidente
GIOVA

DIOTALLEVI

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione dell’art. 129
c.p.p. per il mancato proscioglimento dell’imputato.

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