Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20618 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20618 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGAZZU FORTUNATO nato il 06/12/1989 a MESSINA

avverso la sentenza del 13/12/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2016 la Corte di Appello di Reggio Calabria,
quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dell’Il
luglio 2014, ha rideterminato la pena in un anno e mesi sei di reclusione ed euro
4 mila di multa, inflitta a Magazzù Fortunato, per la condanna in relazione ai
reati di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fini di spaccio di gt.
467,2 di marijuana e cessione di due involucri della medesima sostanza per
grammi 100, fatti accertati in Messina il 16 novembre 2012), tenuto conto dei

della Corte Cost. n. 32 del 2014.
2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

lamentando violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione non avendo il giudice indicato gli elementi sui quali è stata fondata
la determinazione della pena in maniera superiore al minimo edittale ed
all’aumento per la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso per la sua genericità e la sua
manifesta infondatezza, il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto
come indicato da questa Corte di Cassazione ed ha valutato sussistente la
continuazione, come auspicato dalla difesa, provvedendo a quantificare in
quattro mesi lo specifico aumento di pena per la detenzione, individuando nella
condotta di cessione il reato più grave, applicando poi la riduzione per il rito
abbreviato.
2. Va innanzitutto ricordato che è principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite,
essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della
pena-base (da ultimo, ex multiis, Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv.
268731).
3. Per quanto riguarda la pena base determinata nel caso di specie in tre anni,
nell’ambito della forbice edittale (da due a sei anni di reclusione), va ribadito che
la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i
poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena
sia applicata in misura media (cfr. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore,
Rv. 256197; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

limiti di edittali applicabili alle c.d. droghe leggere, per effetto della sentenza

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

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