Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20617 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20617 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
FALCO GIACOMO nato il 17/02/1972 a BARI
STRISCIUGLIO MASSIMILIANO nato il 18/07/1977 a BARI

avverso la sentenza del 20/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 20 settembre 2016, ha
rideterminato la pena inflitta a Falco Giacomo e Strisciuglio Massimiliano, in anni
5 di reclusione ed euro 19 mila di multa, confermando la condanna pronunciata
dal Tribunale di itari in data 8 maggio 2007, per il delitto di cui agli artt. 110, 81
cpv. c.p., 73 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere spacciato sostanze stupefacenti
del tipo cocaina ed eroina, nella zona del Quartiere Santa Rita, fatti accertati in
basi dal 20 febbraio al 9 marzo 1999.

tramite del loro difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza,
elencando, con sommarietà anche grafica, i seguenti motivi: 1) Violazione di
legge per mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.; 2) Mancanza della
motivazione in ordine alla formula di proscioglimento suddetta e, in via
subordinata: 3) erronea applicazione dell’art. 133 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per la evidente loro genericità, essendo gli stessi
argomentati in poche righe. Pertanto essendo i motivi di ricorso ancorati a
generiche doglianze quanto alle determinazioni della sentenza impugnata, non è
possibile alcuna verifica a questa Corte. Come è noto, la mancanza di specificità
dei motivi emerge non solo in caso di indeterminatezza ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest’ultima, infatti, non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.,
all’inammissibilità” (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V,
27.1.05, Giagnore).
2. La decisione impugnata, ha confermato le valutazioni di merito espresse in
primo grado, con motivazione adeguata e priva di smagliature logiche, fornendo
compiuta risposta alle censure avanzate con l’atto di appello, specificamente
quanto all’insussistenza delle condizioni di cui l’art. 129 c.p.p, tenuto conto che
veniva dato atto della rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità
avanzata dal Falco e dallo Strisciuglio. Inoltre, trattandosi di decisione di appello
confermativa della condanna già disposta in primo grado e deve qui essere
ricordato il principio giurisprudenziale consolidato dell’integrazione in un unico
compendio motivazionale, tra la sentenza impugnata e quella conforme di primo
grado (così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv.
236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220
del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

2. Gli imputati hanno proposto separati ricorsi di identico contenuto, per il

3. Pertanto i ricorsi sono inammissibili con condanna di ciascun ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e di una somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

ammende.

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