Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20616 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20616 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DU XIANGLAN nato il 02/01/1959 a RUTAN( CINA)

avverso la sentenza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che Du Xianglan, quale legale rappresentante della società “Ristorante
cinese Speciale Royal e sas”, sito in Milano, è stato ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 5, lett. b) e 6 legge 283/62, per avere somministrato prodotti
alimentari (del peso complessivo di 100 kg) in cattivo stato di conservazione,
accertato in Milano il 26 dicembre 2014 e condannato alla pena di sei mila euro
di ammenda;
che contro tale decisione, è stato proposto appello sottoscritto dal solo difensore
dì fiducia dell’Avv. Amedeo Cacciola, del foro di Milano, impugnazione che è

sentenza che condanni a sola sanzione pecuniaria

Considerato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritto nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della sua presentazione);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo
l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte

(ex multis, sez. 3, 13

novembre 2013, n. 48492, rv. 258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso e che, alla presente declaratoria, segue,
per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

stata convertita in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) della

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