Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20615 del 16/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20615 Anno 2016
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAZZERA LUIGI N. IL 09/07/1983
avverso la sentenza n. 4459/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/02/2016

RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge (per il
mancato assorbimento ex artt. 15, 640 e 646 c.p.) dell’appropriazione indebita nella truffa).
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non
accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio è. 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez.
VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e,
comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello é con
argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e,
pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha complessivamente motivato la contestata
statuizione, incensurabilmente valorizzando la diversità delle condotte criminose accertate, l’una
integrante gli estremi del reato di truffa, l’altra quelli del reato di appropriazione indebita (f. 3).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Consigli re Estensore
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La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/01/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 09/07/1983, nei confronti
di TRAZZERA LUIGI in relazione al reato di cui al!’ art. 640 CP

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