Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20615 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20615 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
KURTI BESNIK nato il 26/03/1971 a SHKODER( ALBANIA)
KURTI FATMIR nato il 23/03/1968 a SCUTARI( ALBANIA)

avverso la sentenza del 09/11/2016 del TRIBUNALE di UDINE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 novembre 2016 il Tribunale di Udine ha confermato la
condanna alla pena di euro 300 di ammenda di Kurti Besnik e Kurti Fatmir, per il
reato di cui all’art. 659 c.p., in quanto, il primo quale amministratore della
società La Margherita srl, il secondo quale gestore del locale “Caberneteria”
mediante emissioni sonore (musica ad altro volume) recavano disturbo al riposo
delle persone residenti e domiciliate nelle vicinanze, in Udine dal maggio 2013 in
permanenza.

cassazione, lamentando il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., per
violazione e falsa applicazione dell’art. 659 c.p., e contraddittorietà ed illogicità
della motivazione, in quanto il fatto è stato riconosciuto in permanenza
nonostante i ricorrenti avessero provato documentalmente che la società la
Margherita ha venduto il locale; inoltre il rappresentante legale della società
deve considerarsi estraneo alle vicende della gestione del locale, affidata al solo
Kurti Fatmir; la responsabilità sarebbe stata ritenuta in via oggettiva, basandosi
sulle testimonianze solo di alcuni dei residenti, mentre gli accertamenti delle
forse dell’ordine non attestavano alcunché, tenuto conto che nella zona vi sono
altri locali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo i ricorrenti proposto doglianze
in maniera assolutamente generica, soprattutto in relazione alla contestazione
del tempus commissí delicti, non avendo corredato il ricorso – in violazione del
principio di autosufficienza – della copia del documento asseritamente depositato
nel corso del giudizio, di talchè ogni doglianza in ordine alla mancata
considerazione dello stesso risulta non verificabile. Inoltre, seppure i ricorrenti
abbiano sollevato anche il vizio di violazione di legge, in realtà le loro
argomentazioni finiscono per censurare solo la motivazione e sono incentrate su
una lettura alternativa degli avvenimenti non proponibile in sede di legittimità.
2. A questa Corte, dunque, non è rimesso un giudizio sul dissenso, pur motivato,
dei ricorrenti in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal
giudice di merito, in quanto esula dall’ambito dello scrutinio di legittimità una
“rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per

il

ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. 4,
Sentenza n. 4842/14 del 02/12/2003, Elisa e altri, Rv. 229369; Sez. U, n. 47289
del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, personalmente, ricorso per

216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 6402 del
30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3. Il reato di cui trattasi tutela la pubblica quiete (cfr. Sez. 3, n. 23529 del
13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez.1, n. 33413 del 07/06/2012, Girolim, Rv.
253483) e l’idoneità e l’incidenza delle condotte poste in essere ad arrecare
pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento
di fatto che non può che essere rimesso all’apprezzamento del giudice di merito,
il quale fonda il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti al

nel caso di specie nella parte motiva della sentenza impugnata è stata
confermata la ricostruzione dei fatti all’esito dell’istruttoria dibattimentale di
primo grado: la motivazione sul punto risulta congrua e niente affatto
manifestamente illogica o contraddittoria con quanto espresso in precedenza, ed
è anche rispettosa delle linee di valutazione tracciate dalla giurisprudenza di
legittimità.
5. Considerata la manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso risulta
inammissibile e, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., a ciò conseguenla
condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e della somma di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inamnnissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

Il consigliere estensore

Il Presidente

processo (cfr. Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Toma, Rv. 250417). Orbene,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA