Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20613 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20613 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO VINCENZO nato il 03/05/1953 a PAPASIDERO

avverso la sentenza del 06/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2017, in
parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 23
settembre 2015, ha assolto il Russo Vincenzo dall’imputazione di cui al capo b)
per non essere il fatto previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena
in dieci mesi di reclusione in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e
2 D.Igs n. 74 del 2000 in relazione agli anni di imposta 2012 e 2013, per avere
indicato nelle dichiarazioni redditi ed IVA, quale titolare di una ditta individuale,
elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti;

cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza, lamentando quale unico
motivo il vizio ai sensi di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p., in relazione alla
determinazione della pena, in quanto i giudici di secondo grado avrebbero
confermato gli aumenti operati dal G.I.P., per la continuazione;

Considerato che il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, in quanto
ribadisce una richiesta che è già stata puntualmente respinta con motivazione
congrua ed immune da smagliature )qiche, avendo

la

Corte richiamato

l’aumento per la continuazione interna già operato (un mese per ogni anno di
imposta), ritenendo del tutto congruo, anzi ben mite – contrariamente alle
censure avanzate in appello dal ricorrente – per il rilevante numero delle fatture
oggetto delle condotte di utilizzazione pc:eTte in essere dall’imputato;
che il motivo di ricorso, all’evidenza, vuverifica nel merito dei criteri di

solo sollecitare questa Corte ad una

dosirne . ; – ia

sanzionatoria, coerentemente e

correttamente esposti nel corpus mo’i uzionale della sentenza impugnata,
verifica preclusa nella presente sede di lec,ttimità;
che pertanto il ricorso è all’evidenza ,nammissibile e a tale declaratoria di
inammissibilità consegue, in forza

del Hposto di cui all’art. 616 c.p.p., la

condanna del ricorrente al pagamen5.) dL . :

spese processuali e della somma di

tremila euro in favore della Cassa dele a i .1ende

Dichiara inammissibile il ricorso e n , a

na il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma ci e

tremila in favore della Cassa delle

ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

Il consigliere estensore

DE P C) S I TA TA
IN OiV , ‘ ( `- f

Presidente

che l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA