Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20611 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20611 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICORDO GENNARO nato il 18/07/1970 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 18/06/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2015 la Corte di Appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa il 2 aprile 2014 dal Tribunale di Pesaro, ha
rideterminato in un anno di reclusione ed euro 1500 di multa la pena inflitta a
Ricordo Gennatio, per il delitto di cui all’art. 73,c. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in
relazione alla detenzione, in concorso con altri, a fini di spaccio di gr. 8 di
cocaina, fatto accertato in Fano il 19 aprile 2012.
2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio

ed erronea valutazione ed applicazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione
all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, circa alla finalità di spaccio, in quanto la
ricostruzione del fatto (la droga era stata lanciata dal finestrino dell’auto ai
momento del controllo) non contrasta con la situazione di tossicodipendente del
ricorrente, e comunque la responsabilità era stata fondata sulla base delle
dichiarazioni del Troncato, il quale aveva dato la colpa della detenzione al solo
ricorrente, nonostante fosse gravato da precedenti specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso, considerato che le censure poste a
fondamento dell’impugnazione non si correlano con le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e risultano pertanto aspecifiche (vizio che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità”, ex plurimis, Sez. VI,
8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La decisione
impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con
motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche, mentre il ricorso mira
nella sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto, inammissibile nella
presente sede di legittimità.
2. Va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda
con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo
(Così, ex multiis, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).
3. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle
esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado,
hanno fornito una valutazione autonoma degli elementi probatori agli atti, dando
puntuale risposta ai motivi di appello come sintetizzati nella parte relativa allo
svolgimento del processo della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando: 1) Violazione di legge

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

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