Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20611 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20611 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PEPE LUIGI n. il 24/06/1959
avverso la SENTENZA della 6 sez. della CORTE DI CASSAZIONE n. 282
dell’ 11/03/2014
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Sentito il Procuratore Generale, in persona del dr. Ciro Angelillis, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso

Data Udienza: 06/05/2015

Fide

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da Pepe Luigi, avverso la sentenza nr. 27922/2014 della VI
sezione di questa Corte;
ritenuto che la questione di prescrizione è stata affrontata nella sentenza impugnata (pag.15) con il rilievo
che l’ordinanza dichiarativa della sospensione dei termini di prescrizione avrebbe dovuto essere impugnata
dalla difesa, senza che la motivazione contenga alcun riferimento ad inesistenti presupposti procedurali;
ritenuto pertanto che va escluso l’omesso esame della corrispondente censura difensiva mentre l’erronea
affermazione di cause di sospensione della prescrizione non potrebbe costituire errore di fatto ma di
diritto;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende,
commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di uro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
oma, nella camera di consiglio, il 6.5.2015.
Così de
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