Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20610 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20610 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCHI VINCENZO N. IL 11/08/1963
avverso la sentenza n. 14854/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale
di Roma, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 73,
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a detenzione di cocaina a fini di
spaccio.
2.

– Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla responsabilità

personale dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze che, oltre a essere
formulate in modo non specifico, costituiscono la mera riproposizione di rilievi già
esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di secondo grado.
È sufficiente qui evidenziare che nella sentenza impugnata – con motivazione
adeguata e coerente e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – si valorizza il dato
probatorio rappresentato dal fatto che la droga era detenuta dall’imputato nella sede
dell’associazione da lui gestita, disponibile per un’immediata consegna a richiesta degli
acquirenti. Inoltre, oltre che al significativo dato quantitativo, i giudici di secondo grado
hanno correttamente attribuito rilievo al fatto che la sostanza detenuta dall’imputato
sulla sua persona era già distinta in involucri, pronti per la vendita.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

penale e, più in particolare, al mancato riconoscimento della fattispecie dell’uso

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