Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2061 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2061 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI IOIA ALFIO N. IL 07/03/1944 parte offesa nel procedimento
c/
RIGAZZI ADRIANA N. IL 26/01/1958
SANGIORGIO CHIARA N. IL 16/02/1971
avverso l’ordinanza n. 21634/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 21/11/2013
R.G. n. 15781-13
FATTO E DIRITTO
La persona offesa, Di Ioia Alfio, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la
quale in data 15-1-13 il GIP di Torino aveva disposto l’archiviazione del procedimento n. 21634/12
R.G. GIP a carico di Ragazzi Adria a Sangiorgio Chiara per il reato di cui all’art. 368 c.p.
Il ricorso, in quanto proposto personalmente dalla persona offesa, è inammissibile, atteso che per la
valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’art. 613 c.p.p.,
secondo cui, fatta eccezione per le parti processuali in senso tecnico, l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo (v., ex plurimis, Sez.
un. c.c. 16 dicembre 1998, Messina).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma addì 21-11-13.
Camera di Consiglio: 23-4-13