Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20609 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20609 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVONI SILVIO nato il 05/11/1977 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 10/04/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 aprile 2015 la Corte di Appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 maggio 2013, ha
rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa,
confermando la condanna di Schiavoni Silvio per il delitto di cui all’art. 73,
comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di
gr. 6° di hashish, fatto commesso in San benedetto del Tronto il 20 febbraio
2012.

difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo,
Violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all’art. 73, c. 5, D.P.R.
n. 309 del 1990, dovendosi ritenere per le modalità del rinvenimento di droga
che la stessa fosse detenuta per uso personale, non dovendo invece avere
rilevanza la divisione in dosi della sostanza quale elemento di valutazione in
danno dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso, considerato che le censure poste a
fondamento dell’impugnazione non si correlano con le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e risultano pertanto aspecifiche (vizio che conduce, a norma
dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità”, ex plurimis, Sez. VI,
8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La decisione
impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con
motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche, mentre il ricorso mira
nella sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto, inammissibile nella
presente sede di legittimità.
2. Va ricordato che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino
nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda
con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo
(Così, ex multiis, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).
3. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle
esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado,
hanno fornito una valutazione autonoma degli elementi probatori agli atti, dando
puntuale risposta ai motivi di appello come sintetizzati nella parte relativa allo
svolgimento del processo della decisione impugnata.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

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