Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20609 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20609 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Greco Lorenzo, nato ad Alcamo il 02/06/1932
avverso l’ordinanza del 16/12/2014 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10.11.2014 la Corte d’appello di Palermo rigettò
l’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti dorniciliari.

2. Avverso tale provvedimento l’imputato propose appello ma il Tribunale di
Palermo, con ordinanza del 16.12.2014, rigettò l’impugnazione.

3.

Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe ignorato
le ragioni poste a base della richiesta e cioè che l’imputato, ultraottantenne si
trova in condizioni di salute incompatibili con la detenzione in carcere.
L’imputato, a seguito di dolore toracico era stato condotto al pronto soccorso di
Benevento dove gli furono diagnosticate le patologie di cui alla consulenza le cui

Data Udienza: 06/05/2015

conclusioni sono trascritte nel ricorso. Tali patologie si aggiungevano a quelle
pregresse ed attestate in altro certificato trascritto nel ricorso. Peraltro l’art. 275
comma 4 cod. proc. pen. fa espresso divieto di mantenere la custodia in carcere
nei confronti di persona ultra settantenne salve esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. Il Tribunale ha travisato la richiesta, laddove si richiamava la
giurisprudenza della Corte EDU, ritenendo il decorso del tempo irrilevante
rispetto alla gravità dei reati contestati. Greco ha scontato oltre la metà della

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico, manifestamente infondato e svolge censure di
merito.
Il Tribunale, richiamando anche il provvedimento della Corte d’appello, ha
evidenziato che dall’accertamento medico disposto dalla Corte territoriale non
era emersa alcuna situazione di incompatibilità delle condizioni di salute del
ricorrente rispetto alla detenzione in carcere, al fatto che erano in esecuzione
altri due titoli detentivi conseguenti a condanne irrevocabili, alla sussistenza di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e che in tale contesto, la riduzione in
appello della pena da 23 a 18 anni di reclusione non mutava la precedente
valutazione.
Il ricorso non confuta le argomentazioni poste a base dell’ordinanza
impugnata, ma si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze non
consentita in questa sede.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

2

pena inflitta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 06/05/2015.

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