Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20607 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20607 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ONYEOGO STANLEY nato il 30/04/1992

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell 30 maggio 2017 la Corte di Appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze il 18/10/2016, ha
rideterminato la pena in un anno di reclusione ed euro mille di multa,
confermando la condanna di Onyeogo Stanley per il reato di cui agli artt. 81 cpv
c.p. e 73, c. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per la detenzione a fini di spaccio di gr.
4,12 di eroina; fatto accertato a Firenze il 5 luglio 2016.
2.

Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per mancata
derubricazione del fatto in illecito amministrativo; 2) Manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606, lett. e) c.p.p., con riferimento alla ritenuta offensività
della condotta, avendo la Corte ritenuto provato che il quantitativo in sequestro
fosse eroina “da strada” sulla base delle dichiarazioni rese dal teste che aveva
già acquistato droga dal ricorrente, senza alcun accertamento sul reale effetto
drogante.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità dei motivi di ricorso, il primo per la sua
genericità ed in secondo per la sua manifesta infondatezza. La mancanza di
specificità del motivo emerge non solo in caso di indeterminatezza ma anche per
la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento della impugnazione. Quest’ultima, infatti, non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.,
all’inammissibilità” (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V,
27.1.05, Giagnore). La decisione impugnata ha confermato le valutazioni di
merito espresse in primo grado, con motivazione congrua e priva di smagliature
logiche, mentre il ricorso mira nella sostanza a sollecitare una rivalutazione del
fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità.
2. Ciò vale anche in riferimento alla doglianza in ordine alla asserita illogicità di
motivazione quanto all’offensività del fatto. I giudici di primo grado e di appello
hanno richiamato le ragioni per le quali hanno ritenuto che la droga in sequestro
fosse effettivamente sostanza stupefacente” con argomentazione logica, in
quanto dedotta da quanto dichiarato da abituale cliente del ricorrete, e nel
rispetto di quanto richiesto dalla giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 4324/16 del
27/10/2015, Mele, Rv. 265976). D’altra parte è stato anche affermato, ed in
tempi recenti, che il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o
psicotrope a fini di cessione a terzi è concretamente punibile pur quando non
possa accertarsi se il principio attivo contenuto nella sostanza superi la

cassazione, lamentando: 1) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606

cosiddetta “soglia drogante” (Sez. 5, n. 3354/11 del 26/10/2010, Andolina e
altri, Rv. 249748).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA