Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20605 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20605 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Macciò Corrado, nato a Cagliari il 09/08/1965;
avverso l’ordinanza del 13/01/2015 del Tribunale di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 18.12.2014 la Corte d’appello di Cagliari rigettò l’istanza di
sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliarí nei confronti di
Macciò Corrado imputato di rapina aggravata e lesioni personali.

2.

Avverso tale provvedimento l’imputato propose “reclamo” qualificato

come appello, ma il Tribunale di Cagliari confermò il provvedimento impugnato.

3. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo che in realtà
doveva rispondere di furto, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale e
svolgendo varie considerazioni sulle esigenze cautelari e sul condizione di
salute.

Data Udienza: 06/05/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è generico, proposto fuori dai casi consentiti e manifestamente
infondato.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condanna intervenuta in primo
grado ed in appello rende superfluo esaminare la sussistenze dei gravi indizi di
reato.
Infatti la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i

dell’appello incidentale “de libertate” la rivalutazione della gravità indiziaria, in
assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di
fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5988 del 23/01/2014 dep. 07/02/2014 Rv.
258209).

2. Le doglianze svolte nei motivi si risolvono inoltre in censure di merito e
non sono correlate alla motivazione del provvedimento impugnato, che si è
fondato sul ripristino della custodia in carcere dopo che erano già stati concessi
gli arresti domiciliari e sull’assenza di fatti sopravvenuti che potessero indurre ad
una rivalutazione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza rispetto al
precedente provvedimento.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1

ter,

delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

P.Q.M.

2

quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 06/05/2015.

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