Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20604 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20604 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRELA ERLINDA nato il 10/10/1978

avverso la sentenza del 28/02/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO che con sentenza del 28 febbraio 2017, il Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, ha applicato su concorde richiesta delle parti tra le
parti ex art. 444 c.p.p., a Prela Erlinda, concesse le circostanze attenuanti
generiche, la pena di anni uno di reclusione ed euro 2 mila di multa, per il reato
di cui all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto a fini di
spaccio, gr. 1, 5 di cocaina ed ulteriori gr. 4,5 nell’abitazione, dei quali cedeva
una dose di 0,5 gr. a Mercadalli Eurgenia, in Cassano d’Adda, il 22 gennaio
2017;

per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 129 e
444 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla
sussistenza di eventuali clausole di non punibilità;
che con atto del 26 aprile 2017 la predetta ha rinunciato ai motivi di ricorso;

Considerato che avendo la ricorrente rinunciato al ricorso)rilevato che si è in
presenza di una causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d);
che deve comunque disporsi condanna al pagamento delle spese processuali e
della sanzione di cui all’art. 616 c.p.p., non risultaralcuna ragione successiva
alla proposizione del ricorso per la quale possa constatarsi il venire meno
dell’interesse alla pronuncia sul ricorso;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

Il Eensigliere estensore

Il Presidente

che l’imputata ha proposto, per il tramite dei propri difensori di fiducia, ricorso

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