Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20604 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20604 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
De Angelis Gennaro, nato ad Arzano il 27/11/1972;
De Angelis Giuseppe, nato ad Arzano il 07/06/1944;
avverso l’ordinanza del 12/12/2014 del Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’indagato l’Avv. Giuseppe Pavan, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17.11.2014 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pordenone dispose il sequestro probatorio di alcuni pallets e parti di
essi nei confronti della D.S.G. Pallets S.a.s. per i reati di cui agli artt. 474 e 517
cod. pen. ascritti a De Angelis Gennaro e De Angelis Giuseppe.
Un precedente sequestro degli stessi beni operato dalla polizia giudiziaria
era stato convalidato dal P.M. per il reato di ricettazione, ma a seguito di
richiesta di riesame il Tribunale di Pordenone con ordinanza 14.11.2014 aveva
annullato il provvedimento.

Data Udienza: 06/05/2015

2. Contro il nuovo provvedimento di sequestro gli indagati proposero istanza
di riesame ma il Tribunale di Pordenone, con ordinanza del 12.12.2014 la rigettò.

3. Ricorrono per cassazione gli indagati, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione al divieto di bis in idem,
poiché anche nel precedente provvedimento di sequestro annullato erano
ipotizzabili i reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen. essendo stato
attribuito agli indagati di aver commercializzato pallets con il marchio

situazione di fatto e la qualificazione erano già stati esaminati nel
precedente provvedimento di riesame; sussiste pertanto preclusione
processuale;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, con riferimento al
reato di ricettazione manca la specificazione del reato presupposto, di cui
non vi sono indizi in atti;

3.

mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di esigenze
cautela ri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente
infondati.
L’annullamento del precedente sequestro probatorio era intervenuto per
carenza di motivazione e generica indicazione dell’art. 648 cod. pen. senza
indicazione del fatto ricondotto alla citata disposizione.
Il nuovo provvedimento di sequestro probatorio, emesso il 17.11.2014,
contiene l’indicazione della violazione degli artt. 473, 474 comma 2, 517 e 648
cod. pen., si fonda su una sopravvenuta informativa della Guardia di Finanza ed
indica che i 34 pallets di colore blu rinvenuti sono di proprietà esclusiva della
CHEP Italia S.r.l., che non risultano mai ceduti a terzi, che per 8 pallets di colore
rosso e 6 di colore verde è necessario accertare la provenienza, che 1034 pallets
recano il marchio EPAL in difformità dal capitolato tecnico, che per 13 blocchetti
e parti di pallets sono necessari accertamenti tecnici e che i 2357 pallets con il
marchio Epal 1 1362 pallets semilavorati apparivano recanti marchi contraffatti
anche alla luce delle complessive risultanze.
Su questa base il decreto di sequestro 17.11.2014 è stato confermato in
sede di riesame.
Non vi è identità di materiale probatorio, né di reati indicati e neppure di
motivazione.

2

\

Epal contraffatto, sulla base dello stesso materiale probatorio e la

Sono precisate le ragioni che hanno indotto a ritenere il

fumus commissi

delicti e le esigenze cautelari.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere
condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuna al

equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 06/05/2015.

pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così

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