Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20601 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20601 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EKUGAW ALEX nato il 21/08/1983

avverso la sentenza del 08/01/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’8 gennaio 2015 la Corte di Appello di Ancona, in parziale
riforma della sentenza emessa all’esito di rito abbreviato dal G.U.P del Tribunale
di Ascoli Piceno del 14/11/12, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione
ed euro 688,00 di multa, nei confronti di Ekugaw Alex per il reato di cui agli
artt. 110 c.p. e 73, c. 5, D.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a
fini di spaccio di gr. 11,8 di eroina , in ovuli, fatto accertato ad Ascoli Piceno l’
giugno 2012.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

cassazione, lamentando: 1) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in
relazione all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 e

contraddittorietà e manifesta

illogicità della motivazione in ordine alla finalità di spaccio della detenzione,
desunta dalle odalità del confezionamento e della detenzione, nonché dal
rinvenimento di una somma di denaro sproporzionata alle condizioni
economiche; 2) : 1) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione
all’art. 62 bis c.p., nonché omessa contraddittoria e manifesta illogicità della
motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunanti
generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va rilevata la inammissibilità del ricorso per la sua genericità e la sua
manifesta infondatezza. La mancanza di specificità del motivo emerge non solo
in caso di indeterminatezza ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della
impugnazione. Quest’ultima, infatti, non può ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art.
591, comma 1, lett. c), c.p.p., all’inammissibilità” (ex plurimis, Sez. VI, 8.5.09,
Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Giagnore). La decisione impugnata ha
confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con motivazione
ampia, congrua e priva di smagliature logiche, mentre il ricorso mira nella
sostanza a sollecitare una rivalutazione del fatto, inammissibile nella presente
sede di legittimità, essendo peraltro stata fondata sull’intero fascicolo delle
indagini preliminari, a ragione della scelta del rito.
2. Anche la doglianza in ordine alle invocate circostanze generiche non si sottrae
ad un giudizio di genericità; va innanzitutto precisato che la concessione delle
attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a
giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Nel
caso di specie la Corte di appello ha correttamente evidenziato che la mera
incensuratezza non può essere posta a base del riconoscimento delle circostanze
attenuanti e che risultavano assenti elementi favorevoli all’imputato che

2.

dovessero essere valutati ai fini di mitigare il trattamento sanzionatorio (in tal
senso Sez.3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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