Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20601 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20601 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BECTHANI MOHAMED N. IL 31/03/1984
avverso la sentenza n. 1522/2015 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
24/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gip del Tribunale ha
applicato all’imputato la pena da questo richiesta, per il reato di cui all’art. 73, comma
1, del d.P.R. n. 309 del 1990.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento e lamentando la carenza di motivazione circa

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita, infatti, a lamentare, senza alcun concreto riferimento critico
alla motivazione della sentenza impugnata, che il giudice non avrebbe fornito alcuna
motivazione circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Deve, peraltro, richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3,
cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo
ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra !e parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere
di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la
verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 3, 29 maggio 2012, n.
36610; sez. 3, 22 settembre 1997, n. 2932; sez. un. 27 settembre 1995, n. 10372;
sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777).
Tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, in cui la
motivazione della sentenza circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen. appare, in ogni caso, sufficiente, perché richiama gli atti di indagine,
evidenziando l’inesistenza di elementi valutabili a favore dell’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,

l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

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