Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20600 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20600 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRICANO GIUSEPPE nato il 28/11/1965 a TERMINI IMERESE

avverso la sentenza del 10/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto che la Corte di Palermo con sentenza del 10 marzo 2017 ha confermato
la sentenza del 14 marzo 2016 del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese che,
previa riqualificazione del fatto in quello degli artt. 1140 e 1141 cod. nav.,
aveva condannato Fricano Giuseppe alla pena di un anno e sei mesi di
reclusione, in relazione a fatti commessi il 20 marzo 2015, (contestati
originariamente con gli artt. 428 c.p. e 610 c.p., per affondamento del natante e
minaccia) mentre era alla guida della motopesca “Virginia” e nei confronti
dell’imbarcazione “Antonina”, di proprietà di Amato Donato, ritenendolo

che l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso
chiedendo l’annullamento della sentenza, per i seguenti motivi: 1) inosservanza
ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 133 c.p., risultando la
pena spropositata per il fatto causato dalla reazione del Fricano al
ti
comportamento provocatorio del comandante della Antonina che aveva gettato
le reti nella medesima zona di pesca; i giudici non avevano tenuto conto che la
pesca è lo strumento di sussistenza per l’imputato e la sua famiglia; inoltre i
precedenti penali risultano distanti nel tempo e riguardano reati di differente
tipologia; 2) Mancanza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche;

Considerato che

nel giudizio di legittimità non è possibile operare una rilettura

dei fatti risultanti dal processo, posti a fondamento della decisione impugnata, in
quanto non può essere rappresentato quale vizio della decisione, suscettibile di
controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa valutazione, più
favorevole al ricorrente, delle emergenze processuali in ordine al trattamento
sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche, restando preclusa a
questa Corte operare una rilettura di tali elementi, esseno il suo controllo
limitato alla verifica della intrinseca razionalità della motivazione della sentenza;
che la sentenza di condanna risulta congruamente motivata quanto alla
dosimetria sanzionatoria, con richiamo non solo dei criteri di cui all’art. 133 c.p.
(in particolare, l’oggettiva gravità del fatto per il volontario speronamento e
affondamento del natante), ma anche le precedenti condanne che, seppure
avevano indotto all’esclusione della contestata recidiva sin dal primo grado di
giudizio, sono state valorizzate, unitamente all’assenza di resipiscenza e volontà
riparatorie delle conseguenze dannose, per negare le circostanze attenuanti
generiche;
che pertanto, attesa l’inammissibilità del ricorso, a tale pronuncia consegue, in
forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., la condanna dell’imputato al
pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della
Cassa delle ammende

immeritevole delle circostanze attenuanti generiche;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

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