Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2060 del 21/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2060 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL SOLDATO MARCO N. IL 24/03/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
CARANZA CLAUDIO N. IL 26/02/1965
avverso il decreto n. 1664/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 21/11/2013

R.G. n. 15765-13

c.c.: 21-11-13
FATTO E DIRITTO

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 21-11-2013
Il onsigliere e tensore
5.I1residente

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di cui in epigrafe, ma ha poi rinunciato al ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma — ritenuta equa in relazione al motivo dell’inammissibilità – di euro
cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA