Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2060 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2060 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL SOLDATO MARCO N. IL 24/03/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
CARANZA CLAUDIO N. IL 26/02/1965
avverso il decreto n. 1664/2012 GIP TRIBUNALE di LA SPEZIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 21/11/2013
R.G. n. 15765-13
c.c.: 21-11-13
FATTO E DIRITTO
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 21-11-2013
Il onsigliere e tensore
5.I1residente
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di cui in epigrafe, ma ha poi rinunciato al ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma — ritenuta equa in relazione al motivo dell’inammissibilità – di euro
cinquecento in favore della cassa delle ammende.