Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 206 del 18/11/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 206 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DI PISA FABIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Chirita Vasile, nato in Romania il 19/07/1971
2. Padurean Vasile nato in Romania il 15/10/1982
3. Molodovan Ioisif, nato in Romania il 01/04/1970

Avverso sentenza del 04/06/2015 del Tribunale di Vercelli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’atto in oggetto, Vasile Chirita Vasile Padurean e Ioisif Molodovan chiedono, ai sensi
dell’ art. 625 ter cod. proc. pen., la rescissione della sentenza pronunciata dal Tribunale di
1

Data Udienza: 18/11/2016

Vercelli in data 04.06.2015, divenuta irrevocabile in data 09.10.2015, con la quale i
sunnominati sono stato condannati per i reati di cui agli artt. 110, 707 cod. pen. A sostegno
della richiesta, i ricorrenti assumono di non avere potuto prendere parte alla celebrazione del
processo “a causa del fatto che tutte le relative comunicazioni sono state notificate al difensore
d’ ufficio” e deducono di non aver avuto notizia del processo nonché della citata sentenza in
epoca precedente l’irrevocabilità della medesima e di esserne venuti a conoscenza “in modo
del tutto fortuito, attraverso la compulsazione degli atti da parte del difensore di Padurean

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2.Va osservato che il tenore letterale della norma, art. 625 ter cod. proc. pen. è chiaro nel
senso di stabilire che il rispetto del termine per la presentazione della istanza di rescissione di
giudicato è di trenta giorni “dalla avvenuta conoscenza del procedimento” termine previsto “a
pena di inammissibilità”. Quindi presupposto indefettibile perché il condannato possa accedere
a tale rimedio restitutorio è che la istanza venga proposta “tempestivamente”. Da ciò discende
che è onere di chi formuli tale richiesta, la quale ha, invero, natura di impugnazione
straordinaria, indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la
tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo
valere la mera allegazione di una data incerta, non verificabile in alcun modo e non suffragata
da alcun elemento oggettivo.
2.1. In altri termini, quand’anche non si voglia escludere la sussistenza di un vero e proprio
onere probatorio a carico del condannato, è però indubitabile che sul medesimo grava,
quantomeno, un dovere di specifica allegazione a fronte del quale, poi, spetta al giudice il
potere di accertamento nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Tuttavia, nel caso in
esame, non è stata fornito dagli interessati neanche un cenno alla data esatta, relativa alla loro
conoscenza certa del provvedimento facendosi mero riferimento al momento della
compulsazione degli atti da parte del difensore di Padurean Vasile, raggiunto da un
provvedimento di cumulo comprendente la sopra citata sentenza, senza alcun riferimento
temporale e senza neanche indicare una data). Diversamente opinando si finirebbe per lasciare
alla assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione
del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità ed, anzi, considerato
che nel ricorso è serbato, sul punto, il riserbo più assoluto, avendo fatti gli istanti riferimento ad
un momento del tutto generico ben può anche ritenersi che l’ istanza sia stata proposta
tardivamente.

3. Ove, in ipotesi, volesse ritenersi il ricorso tempestivo lo stesso dovrebbe essere comunque

2

Vasile, raggiunto da un provvedimento di cumulo comprendente la sopra citata sentenza”.

dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato non ricorrendo i presupposti di
cui alli invocata norma ; avendo i ricorrenti effettuato, secondo quanto risulta dagli atti, una
elezione di domicilio, rendendosi poi, di fatto, irreperibili alli epoca delle intervenute notifiche di
legge. Sul punto va richiamato l’ orientamento, cui in questa sede deve darsi continuità,
secondo cui in tema di rescissione del giudicato, sussiste colpa evidente nella mancata
conoscenza del processo, preclusiva del ricorso alla rescissione del giudicato di cui all’art. 625
ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini o imputata abbia regolarmente

notificazione degli atti processuali al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma quarto,
cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 45329 del 28/10/2015 – dep. 13/11/2015, Helmegeanu, Rv.
26495901).

4. Ai sensi dell’ art. 625 ter cod. proc. pen. i ricorsi devono ritenersi inammissibili: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 codice di rito, la condanna dei ricorrenti,
ciascuno, al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in millecinquecento euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 Novembre 2016

II consigliere estensore

eletto domicilio e si sia poi resa irreperibile presso detto domicilio, con la conseguente

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