Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20598 del 10/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20598 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERNA GIROLAMO N. IL 22/01/1991
avverso l’ordinanza n. 1441/2014 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
27/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza in data 27 ottobre 2014 il Tribunale del riesame di Bari accogliendo l’appello
proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del Tribunale di Foggia che aveva
sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti di PERNA Girolamo,
imputato di concorso in estorsione continuata aggravata ai sensi dell’articolo 7 L. n. 203/1991
con l’obbligo di firma disponendo il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.

a fronte del decorso del tempo, di ritenere la misura applicata idonea a contenere le spinte
criminogene manifestata dal Perna considerato che la libertà di movimento che la misura
disposta dal tribunale di Foggia gli avrebbe permesso di prendere contatti con gli imprenditori
della zona e reiterare le condotte estorsive.
Ricorre per cassazione a mezzo del difensore l’indagato deducendo manifesta illogicità della
motivazione. Sostiene che l’ordinanza è meramente apodittica, limitandosi ad affermare che
tutti gli elementi valorizzati dal primo giudice sono minus valenti rispetto alla gravità dei fatti
contestati e all’allarmante personalità dell’imputato, dall’altro ignora che l’imputato risponde di
un solo episodio di tentata estorsione e che è del tutto incensurato.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche
contestazioni in fatto senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della
motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni del
Tribunale del Riesame. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio,
condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591
c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n.
39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004-rv 230634)
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 28
Disp. Esec. C.p.p.
Così deliberato in Roma il 10.3.2015

Riteneva il tribunale che la gravità dei fatti, lo stile di vita dell’indagato non consentivano, pur

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