Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20597 del 05/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20597 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTRO LOOR MANUEL ALFREDO N. IL 19/03/1986
avverso la sentenza n. 1543/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 05/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Genova ha parzialmente confermato la sentenza del
Tribunale di Chiavari, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a detenzione a fini di
spaccio di eroina, ritenuta la continuazione con reati oggetto di precedente condanna,
alla pena, in aumento, di otto mesi di reclusione ed euro 2.200,00 di multa. La Corte
distrettuale ha ridotto l’aumento di pena stabilita per la continuazione sulla pena già

multa.
2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in aumento per la
continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, per genericità. Il ricorrente non deduce, infatti,
lacune o vizi logici della motivazione, limitandosi a riproporre rilievi già esaminati e
motivatamente disattesi dai giudici di secondo grado.
La sentenza risulta, in ogni caso, logicamente e coerentemente motivata, laddove
evidenzia che la specificità e la vicinanza nel tempo del precedente penale inducono a
ritenere che l’imputato viva traendo sostentamento dall’attività di spaccio; né la difesa
ha dedotto specifici elementi di segno contrario, essendosi limitata a richiamare non
meglio precisate precarie condizioni di vita, nonché le ammissioni rese dall’imputato,
colto in flagranza, rispetto a fatti già ampiamente provati ed evidenti. La pena, calcolata
in aumento su quella già erogata con precedente sentenza, risulta, del resto, assai
contenuta e adeguatamente commisurata alla gravità del fatto, espressivo di una certa
esperienza in materia di spaccio, considerato che lo stupefacente era stato ritrovato le
bretelle dello zaino e nel cavo orale dell’imputato.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
2

irrogata con la precedente sentenza a cinque mesi di reclusione ed euro 1200,00 di

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA