Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20596 del 14/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20596 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVARESE CATELLO nato il 27/09/1988 a CASTELLAMMARE DI STABIA
avverso la sentenza del 28/04/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/09/2017
Ritenuto che, con sentenza del 28 aprile 2015, la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza con la quale il precedente 31 maggio 2011 il Tribunale
di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellammare di Stabia, aveva
dichiarato la penale responsabilità di Savarese Catello in relazione alla
imputazione di cui in epigrafe, e lo aveva, pertanto, condannato, in esito a
giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, esclusa la recidiva, concesse
le attenuanti generiche e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione,
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Savarese
deducendo quale unico motivo di impugnazione la ritenuta inadeguatezza
motivazionale della sentenza in relazione alla censura formulata in sede di
gravame relativamente alla entità della pena irrogata.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, diversamente da quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, la
Corte territoriale napoletana ha motivato uin termini del tutto adeguati la
determinazione della pena nella misura irrogata, alla luce dei numerosissimi e
specifici precedenti penali gravanti sul prevenuto, del quale la giovane età non
è fattore che lo abbia sinora distolto dal delinquere;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere estensore
alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa;