Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20595 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20595 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PAPA ANTONIO nato il 27/03/1972 a PIETRAMONTECORVINO
PIACQUADIO PIETRO nato il 11/04/1964 a PIETRAMONTECORVINO

avverso la sentenza del 14/04/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 14 aprile 2016, il Tribunale di Foggia ha
dichiarato la penale responsabilità di Papa Antonio e di Piacquadio Pietro
quanto alla imputazione di cui in epigrafe e li ha, pertanto, condannati,
concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro
4000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza hanno interposto comune ricorso in appello il Papa
ed il Piacquadio deducendo esclusivamente la particolare tenuità del fatto loro

ordine ad esso.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che preliminarmente, trattandosi di sentenza con la quale è stata disposta la
condanna dei prevenuti esclusivamente alla pena dell’ammenda, essendo essa
insuscettibile di essere impugnata di fronte alla Corte di appello, la
impugnazione proposta dai medesimi deve essere qualificata come ricorso per
cassazione;
che il motivo di impugnazione dedotto dai ricorrenti è evidentemente
inammissibile posto che, come questa Corte ha in più occasioni considerato, in
tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la
questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta
per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606,
comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data
della deliberazione della sentenza impugnata (Corte di cassazione, Sezione III
penale, 21 aprile 2017, n. 19207);
che nel presente caso, essendo stata pronunziata la sentenza impugnata in
darta 14 aprile 2016, sarebbe stato specifico onere, alla luce di quanto sopra
rilevato, dei due odierni ricorrenti formulare la richiesta di dichiarazione di non
punibilità del fatto loro attribuito in sede di giudizio di merito;
che non essendo tale onere stato soddisfatto nelle sedi opportune la richiesta
di cui sopra non può, per quanto già rilevato, formare oggetto di ricorso per
cassazione;
che nessun rilievo ha la circostanza che i presenti ricorsi fossero stati
formulati come atto di appello;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarato inammissibili e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la

attribuito e, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la loro non punibilità in

parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere estenssT -e

il P e idente

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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