Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20595 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20595 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Cosmai Francesco, nato a Desio il 04/04/1987;
Rizzi Antonio, nato a Barletta il 21/12/1977;
avverso la sentenza del 06/03/2013 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi:
per l’imputato Cosmai l’Avv. Tullio Bertolino;
per l’imputato Rizzi l’Avv. Cecilia D’Alessandro;
che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29.11.2006 il G.U.P. del Tribunale di Bari, all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarò Cosmai Francesco e Rizzi Antonio responsabili di
rapina aggravata, detenzione e porto di armi illegale di armi, di ricettazione di
un’arma e di ricettazione di un’autovettura, nonché Rizzi di lesioni aggravate,
resistenza, lesioni aggravate e danneggiamento, unificati sotto il vincolo della
continuazione e – concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti ed alla recidiva, con la diminuente per il rito – condannò:

Data Udienza: 06/05/2015

Cosmai alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed 600,00 di multa;
Rizzi alla pena di anni 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, pena accessoria.

2. Gli imputati ed il Procuratore della Repubblica proposero gravame ma la
Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6.3.2013, confermò la pronunzia di
primo grado, ritenendo inammissibile l’appello del P.M.

3.1. Cosmai Francesco, tramite il difensore, deduce:
1.

vizio di motivazione in quanto, essendo stato attribuito a Cosnnai il ruolo
di autista che doveva guidare l’auto usata per la fuga, era stato dedotto
nei motivi di gravame che egli non era munito di patente di guida e non
era mai stato visto guidare ed i testi ascoltati dalla difesa avevano riferito
di non averlo mai visto guidare; la Corte territoriale non ha risposto sul
punto; a fronte del riconoscimento operato dal teste oculare Acella, era
stata contesta nei motivi di appello l’attendibilità della ricognizione, alla
luce delle diverse descrizioni e dell’interferenza dell’individuazione
fotografica; la Corte territoriale ha risposto che si trattava di dettagli da
attribuire a distorsioni nella memoria del teste; la Corte d’appello non ha
prestato attenzione al fatto che, durante le riprese effettuate dal perito
nominato dal G.U.P., Acella aveva assunto una posizione innaturale con il
collo proteso in avanti; tale argomento non è stato confutato; sono
allegate al ricorso le indagini difensive e la p. 14 della perizia;

2.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità per ricettazione, detenzione e porto di armi in quanto la
pistola ed il fucile non sono stati rinvenuti, potendosi trattare di armi
giocattolo; la Corte d’appello ha risposta alle doglianze difensive citando
massime non conferenti;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio
di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti
nonostante lo stato di incensurato, applicando retroattivamente l’ultimo
comma dell’art. 62 bis cod. pen., introdotto con D.L. n. 92/2008, mentre
i fatti risalgono al 5.10.2005.

3.2. Rizzi Antonio, tramite i difensori, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di
responsabilità per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, con riferimento
all’attendibilità del teste Acella Giuseppe ed al travisamento delle
dichiarazioni rese dal predetto teste in incidente probatorio ed all’udienza
2

3. Ricorrono per cassazione gli imputati.

preliminare; a fronte delle doglianze svolte nei motivi di appello
sull’attendibilità del teste (evidenziando diversità e contraddittorietà dei
luoghi indicati, incapacità di descrivere l’auto usata per la fuga, la
genericità delle caratteristiche fisiognomiche descritte) e l’assenza di
ulteriori elementi, la Corte territoriale ha affermato che Acella avrebbe
fornito una spiegazione plausibile della percezione diretta della fuga dei
rapinatori e che erano estranee al processo le ragioni che avrebbero
dovuto indurlo a non manifestare incertezza, anche in relazione

inizialmente in Lavacca Francesco, poi assolto, che i rapinatori, prima di
salire in auto non avevano il passamontagna e che la perizia è immune da
vizi logici; manca argomentazione sulla effettiva linea di fuga dei
rapinatori; non vi è cenno alle indicazioni sul tipo e colore dell’auto, in
contrasto con quelle degli altri testi, sulla contraddittorietà nella
indicazione dei tratti somatici e sulle diverse versioni circa le manovre
dell’auto e della via di fuga; non sarebbero riscontri il preventivo
sopralluogo nei pressi dell’esercizio rapinato ed il rinvenimento di una
bottiglia di plastica cm n tracce di benzina nell’auto di Rizzi, che lo
collegherebbe all’incendio dell’auto Tata color oro, con la quale sarebbe
stata effettuata la rapina, ciò in quanto compatibile con la necessità di far
fronte alla mancanza di carburante; non vi è motivazione sugli elementi a
discarico quali il fatto che Cosmai è privo di patente e non sa guidare
l’auto, le intercettazioni hanno smentito il coinvolgimento degli imputati e
il cellulare di Rizzi durante la rapina aveva allacciato una cella di Barletta;
2. violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base e
dell’aumento per continuazione; Rizzi non ha precedenti specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cosmai Francesco ed
il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Rizzi Antonio sono
inammissibili perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del
vizio di motivazione tentano di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito,
non consentito neppure alla luce della modifica dell’art. 606 lettera e) cod. proc.
pen. introdotta con L. n. 46/2006, ed inoltre sono manifestamente infondati.
Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 lettera e) cod. proc.
pen., di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo
demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che
attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà

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all’insicurezza nel riconoscimento del terzo occupante l’auto, indicato

può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma
anche da altri atti del processo specificamente indicati.
È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si
realizza allorché si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non
esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva
ai fini della pronunzia (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013 Ud.
dep. 26/11/2013 Rv. 257499)..
Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od

motivazione.
Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di
primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del
devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità,
salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche
contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non
esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12/12/2013 Ud.
dep. 29/01/2014 Rv. 258438).
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere
carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione
una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito hanno valutato e motivato sullo stesso
materiale probatorio sia in primo che in secondo grado
Non vi è stato alcun travisamento di atti del procedimento, ma la Corte
territoriale ha dato una interpretazione diversa degli atti rispetto a quella
proposta dalle difese, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia
ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606
primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il
procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non
rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V.,
con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528
del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Neppure si può ipotizzare una mancanza di motivazione, sia perché la Corte
territoriale ha dettagliatamente motivato sulla attendibilità delle dichiarazioni di
Acella Giuseppe e del riconoscimento (p. da 11 a 16 sentenza impugnata), sia
perché, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche
nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il
vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il
giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso
della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione,
poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di
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omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della

legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi
trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività,
nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente
portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una
decisione più favorevole di quella adottata (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del
11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).

2. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Casmai Francesco

La Corte territoriale ha ritenuto che fossero state utilizzate vere armi
(pistola e fucile a canne mozze) in base alla descrizione dei testi.
Si tratta di valutazione di merito non manifestamente illogica e quindi non
censurabile in questa sede.

3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cosmai Francesco è
manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle
aggravanti è stato motivato con richiamo alla gravità dei fatti e tale motivazione
è adeguata.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il
corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di
circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e
sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. E
gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di
segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto
espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta
determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale
sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze
processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 1^ sent. n. 3163 del
28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).

4.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Rizzi Antonio è

manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e

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svolge censure di merito ed è manifestamente infondato.

globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con ì motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

6. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le

momento che – secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di
impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le
cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (cfr.: Cass. Sez.
Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent.
n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).

7. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 06/05/2015.

norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal

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