Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20594 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20594 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
PERNA MARIA nato il 28/12/1955 a AFRAGOLA
VITERBO MAURIZIO
VITERBO FILOMENA
VITERBO ANTONIO

avverso l’ordinanza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 9 marzo 2017 la Corte di appello di
Napoli, in funzione di giudice della esecuzione penale, ha rigettato la richiesta
di sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo notificata, a
cura della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Napoli a Perna Maria, in esecuzione di quanto disposto con la sentenza
emessa a carico della medesima in data 29 ottobre 2009;
che avverso detta ordinanza hanno interposto ricorso per cassazione Perna

destinatari della ricordata sentenza penale di condanna, deducendo la
violazione di legge e la apparenza della motivazione che caratterizzerebbero il
provvedimento impugnato per non avere il giudice della esecuzione
considerata la pendenza della procedura per la acquisizione al patrimonio
pubblico del manufatto abusivo.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che l’eventuale pendenza della procedura di acquisizione del manufatto
abusivo al patrimonio pubblico non è fattore che possa giustificare la
sospensione della esecuzione della sentenza penale con la quale è stata
disposta la demolizione del manufatto abusivo essendo questa conseguenza
che, in caso di condanna per il reato del tipo di quello contestato agli attuali
ricorrenti, consegue per legge e che, pertanto, può essere impedita sola in
presenza di un provvedimento espresso che dichiari l’esistenza di un interesse
pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico (Corte di cassazione
Sezione III penale, 15 giugno 2017, n. 30170);
che nel caso di specie tale provvedimento non risulta essere stato adottato
dalla competente Amministrazione comunale;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI

Maria, Viterbo Maurizio, Viterbo Filomena e Viterbo Antonio, soggetti

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017
stensp-ré „

il ?residente

Il Consigliere

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