Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20593 del 14/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20593 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KABBAR ABDELLAH nato il 03/04/1977 a BEN AMIR( MAROCCO)
avverso la sentenza del 24/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/09/2017
Ritenuto che, con sentenza del 24 marzo 2015, la Corte di appello di Napoli
ha confermato la sentenza con la quale il precedente 19 luglio 2011 il
Tribunale di Noia aveva dichiarato la penale responsabilità di Kabbar Abdellah
in relazione alla imputazione di cui in epigrafe, e lo aveva, pertanto,
condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla
pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1800,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Kabbar
sentenza impugnata non essendo stata raggiunta la prova, necessaria i fini
della integrazione del reato contestato in particolare quanto alla ipotesi di cui
all’art. 171-ter, comma 2, lettera a) della legge n. 633 del 1941, dell’avvenuta
vendita o comunque cessione dei supporti digitali contenenti le copie
abusivamente duplicate delle opere protette dalla normativa in materia di
diritto d’autore.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, come questa Corte ha già nel recente passato confermato, ai fini della
configurabilità del reato di cui all’art. 17-ter, comma 2, lett. a), della legge n.
633 del 1941, la condotta di “porre altrimenti in commercio”, sufficiente ai fini
della realizzazione della ipotesi delittuosa, è integrata anche da ogni atto
commerciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l’introduzione
delle cose in magazzini o altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo
per cui le cose sono detenute o comunque prodotte, nonché la predisposizione
di un’organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla vendita di oltre
cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti
connessi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2017, n. 39546);
che tali circostanze sono state poste in evidenza, dalla Corte territoriale
partenopea nella motivazione della sentenza impugnata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
deducendo quale unico motivo di impugnazione la ritenuta nullità della
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il Presidente
Il Consigliere estensore