Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20593 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20593 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO PORTO LUIGI N. IL 15/04/1944
avverso la sentenza n. 672/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
_A,Le

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Caltanissetta ha confermato
la sentenza del tribunale della medesima città in data 14/12/2012 di
condanna di Lo Porto Luigi per il delitto di truffa giacché in concorso con la di
lui moglie Posante Rosanna, compiva azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso utilizzando il rilevatore di presenze della Posante al fine di
attestarne falsamente la presenza presso l’ufficio minorati civili in cui prestava

Nel ricorso presentato nell’interesse del Lo Porto si espone violazione di legge
in relazione all’art. 424 cod. proc. pen. assumendo come l’imputato, pur
essendo rimasto contumace nel giudizio di appello, è stato dichiarato “libero
assente” e non ha ricevuto la notifica nelle forme di legge della sentenza
impugnata.
Nel merito si lamenta vizio di motivazione, affermando come le precarie
condizioni di salute psichica della Posente avrebbero dovuto essere
considerate incompatibili con la configurazione del delitto di truffa anche a lei
contestato; il che avrebbe dovuto condurre ad una sentenza assolutoria, per
conseguenza, anche nei confronti del coimputato odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul primo motivo deve innanzitutto rilevarsi l’estrema genericità dello stesso;
agli atti non è rinvenibile dichiarazione di contumacia; e tuttavia nemmeno
risulta in alcun modo che nel corso del processo sia stata eventualmente
eccepito alcunché a riguardo. Ma, e ciò appare decisivo nel senso della
inammissibilità della doglianza, risulta notificato l’estratto contumaciale della
sentenza oggi impugnata.
Nel merito, il ricorso si mostra assolutamente generico e non correlato con la
sentenza impugnata, nella quale è resa esauriente motivazione (cfr. le pagine
3-5) della decisione assunta: ricordandosi le indagini svolte (con
appostamenti delle forze dell’ordine nei pressi dell’ufficio in cui prestava
attività la Posente, e i rilievi fotografici eseguiti) da cui emerge
inequivocabilmente come l’odierno ricorrente provvedesse a timbrare il
cartellino della consorte negli orari di entrata e uscita dal lavoro, in periodi in
cui – per come testimoniato dai colleghi di ufficio – la Posante era assente dal
lavoro.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della

la propria attività lavorativa.

Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric rrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il P esidente
Anti i. Esposito

Roma, li 5.5.2015

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