Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20591 del 22/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20591 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Venezia nel procedimento contro:
• VISENTIN Roberto, nato ad Udine il giorno 17/4/1944
avverso la sentenza n. 1355 in data 27/10/2014 della Corte di Appello di Venezia
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Fulvio BALDI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza predibattimentale in data 27/10/2014 la Corte di Appello di
Venezia, in riforma della sentenza in data 24/3/2011 del Tribunale di Venezia Sezione Distaccata di Portogruaro – ha dichiarato non doversi procedere nei
confronti di VISENTIN Roberto in ordine ai reati in contestazione allo stesso
perché estinti per prescrizione.
Il VISENTIN in primo grado era stato dichiarato colpevole di due fatti di
appropriazione indebita di autoveicoli commessi rispettivamente nel settembre
2006 e nel febbraio 2007 e, ritenuti gli stessi unificati sotto il vincolo della
continuazione, operata la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato„
condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa.

Data Udienza: 22/04/2015

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Venezia per violazione ed omessa applicazione degli
artt. 585 e 591 cod. proc. pen. evidenziando che l’appello proposto dall’imputato
avverso la sentenza di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile in
quanto tardivo, con la conseguenza del passaggio in giudicato della predetta
sentenza in un momento nel quale non era ancora maturata la prescrizione dei
reati in contestazione al VISENTIN.

Il ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal ricorrente la sentenza di primo grado è stata
pronunciata in data 24/3/2011 e, senza che il Giudice si assegnasse un termine
diverso da quello ordinario di 15 giorni (ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.),
la motivazione della stessa è stata depositata in Cancelleria il 31/3/2011 e quindi
entro tale termine che sarebbe venuto a scadere il giorno 8/4/2011.
Poiché era dovuta all’imputato la notifica dell’estratto contumaciale, tale
adempimento è stato effettuato in data 18/4/2011 data dalla quale decorreva il
termine di 30 giorni ex art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per
presentare impugnazione termine che, pertanto, veniva a scadere il 18/5/2011.
L’atto di appello risulta depositato nella Cancelleria del Tribunale di Udine il
24/5/2011 e quindi è pacificamente tardivo.
La Corte di Appello avrebbe dunque dovuto dichiarare inammissibile ex art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen. l’appello proposto nell’interesse dell’imputato
VISENTIN Roberto con conseguente irrevocabilità della sentenza del Giudice di
prime cure.
Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza della Corte di Appello di Venezia
in data 27/10/2014 deve pertanto essere annullata senza rinvio e deve essere
dichiarata l’irrevocabilità a far data dal 18/5/2011 della sentenza del Tribunale di
Venezia – Sezione Distaccata di Portogruaro, epoca nella quale i fatti-reato in
contestazione all’imputato non erano certo estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara l’irrevocabilità a far data
dal 18/5/2011 della sentenza del Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di
Portogruaro.
Così deciso in Ro a il giorno 22 aprile 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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