Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20590 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20590 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
BOTTONI NINO N. IL 13/10/1950
QUATTROCCHI EROS N. IL 26/02/1975
avverso la sentenza n. 2570/2013 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
13/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
o h •cue-Qm.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ig ry)
J-D-1
r: 2
che ha
ha concluso per i 1 1,;,, 0.7», prn

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 13 maggio 2014 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Velletri, ai sensi dell’articolo 129 codice di procedura penale, rigettata la richiesta di
applicazione pena dichiarava non doversi procedere nei confronti di BOTTONI Nino e
QUATTROCCHI Eros con riguardo ai reati loro ascritti perché il fatto non costituisce reato.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la corte d’appello di Roma deducendo
che la sentenza impugnata è incorsa in:

della raggiunta certezza della prova in ordine alla sottrazione violenta del magnete dalle
mani dell’impiegato ENEL, così come non ha tenuto conto della prova raggiunta con
riguardo alla sottrazione del telefono cellulare. Ritiene che nessuno spazio sussisteva
per l’applicazione dell’istituto di cui all’articolo 129 codice procedura penale a fronte di
una richiesta di patteggiamento;
2. vizio della motivazione. Lamenta che il giudicante dopo una breve ricostruzione dei fatti
si è limitata ad affermare l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Contesta la
ricostruzione operata dal giudice della sentenza.
Gli indagati presentavano memoria difensiva con la quale deducevano l’inammissibilità
dell’impugnazione del pubblico ministero per tardività .
L’impugnazione depositata il 13.10.2014 è inammissibile perché presentata oltre il termine di
15 giorni previsto dall’art. 585 co 1 lett. a) c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di
procedimento in camera di consiglio, termine decorrente dal 15.9.2014 data in cui è stata
comunicata la decisione come indicato nello stesso ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso
Così deliberato in Roma il 24.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

3=

Il Presidente
IA07)ANESE

1. inosservanza della legge penale. Lamenta il ricorrente che il giudice non ha tenuto conto

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