Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2059 del 29/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2059 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MORABITO PAOLO N. IL 25/12/1972
avverso la sentenza n. 1444/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 29/11/2012
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Morabito Paolo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado per il reato di evasione in regime di arresti domiciliari,
e lamenta difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla qualificazione giuridica del fatto e all’affermazione della
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
censura, che, oltre a riproporre la tesi esposta nei motivi di appello
e già esaminata dalla corte distrettuale, pone in discussione il
principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del
quale l’allontanamento senza autorizzazione dal luogo degli arresti
domiciliari, anche se di breve durata o distanza, costituisce il reato,
volendo la legge che la persona sottoposta alla misura resti nel luogo
indicato come idoneo a soddisfare le esigenze cautelari, e nel contempo
a rendere agevole il controllo da parte dell’autorità (Cass.Sez.VI
27/4/98 Berni).
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 29/11/2012
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colpevolezza.