Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20589 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20589 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 24/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DAVI’ ROBERTO N. IL 24/09/1973
avverso la sentenza n. 3999/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Arn
Tache ha concluso per e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 8 gennaio 2013 la corte d’appello di Milano confermava la sentenza del
tribunale di Milano che il 12 aprile 2012 aveva condannato DAVI’ Roberto dei reati di cui ai capi
D) ed E) (simulazione di reato) ritenendo assorbito il reato sub F) (truffa) in quello sub D)
(fraudolento danneggiamento di beni assicurati)
Ricorre per Cassazione l’imputato a mezzo del suo difensore deducendo:
1. nullità della sentenza per erronea applicazione degli articoli 367 e 642 codice penale.

perché trattasi di vettura di proprietà di Pege Claudia così come non può essere
condannato per il reato di cui all’articolo 367 codice penale in quanto la denuncia è
stata effettuata dalla proprietaria Pege Claudia
2. annullamento della impugnata sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva
(violazione art. 606 co 1 Ilett. D) c.p.p.). Lamenta la mancata audizione del signor
Andrea Brocardo;
3. nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla pronuncia di
responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al
diniego della sospensione dell’esecuzione della condanna al pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c. 3 C.P.P. posto che la
violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di
Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Merita comunque
rilevarsi che al DAVI’ i reati sono stati contestati a titolo di concorso con la moglie Pege Claudia
intestataria della vettura che è stata assolta dal giudice di primo grado per non aver commesso
il fatto proprio sul presupposto che era stato il marito ad occuparsi effettivamente della pratica
di indennizzo e della denuncia di furto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ciò che contesta il ricorrente è la motivazione
del rigetto della prova ( audizione teste Boccardo in ordine all’utilizzo da parte del DAVI’ di una
Jeep Cheerokee ) da lui ritenuta decisiva. Nel caso in esame la decisione istruttoria del giudice
di appello è censurabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^,
30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata,
confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter
determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587).
La corte territoriale ha dato conto dell’esaustività delle prove e dunque della superfluità della
riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;legato al presupposto rigoroso
dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N.
34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003
1

Sostiene che non può essergli attribuita la commissione del reato di cui all’articolo 642

Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654). Tale valutazione è
di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999
dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: “In tema di rinnovazione, in
appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazionedi specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda;
invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta
in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale,
conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così,

implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la
quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di
responsabilità
Il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico considerato che la Corte territoriale ha dato
conto delle ragioni che hanno portato alla conferma della condanna e al diniego delle
circostanze attenuanti generiche. Inammissibile è anche la doglianza concernente la
provvisionale, poiché il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare
condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi
nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura
insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione
dell’integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 – 19/02/1991, Capelli, Rv.
186722).
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso,Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente

viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere

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