Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20588 del 24/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20588 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORENA GIUSEPPE N. IL 08/12/1946
avverso la sentenza n. 748/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /-9/71 (2 ,–A;0
che ha concluso per ,`
,<,- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 24/03/2015 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 18 giugno 2013 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 30.11.2009 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva condannato Morena Giuseppe per concorso in tentata estorsione aggravata ( così qualificata l'originaria imputazione) anche ai sensi dell'articolo 7 legge numero 203/91, riduceva la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto la sentenza. Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo che la sentenza 1. vizio della motivazione. Lamenta che la motivazione della sentenza si fonda esclusivamente sul richiamo integrale del contenuto di conversazioni ambientali, come emerge dalla lettura delle pagine da 6 a 22. Si duole che nessuna risposta è stata fornita in ordine all' eccepita nullità della richiesta di rinvio perché connotata da elevato tasso di genericità ed indeterminatezza; 2. vizio della motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha dimenticato di specificare quale sarebbe stata l'attività economica in relazione alla quale sarebbe stata operata la richiesta estorsiva, nonché soprattutto quale sarebbe stata la condotta ontologicamente apprezzabile posta in essere dal ricorrente ai fini della realizzazione della fattispecie delittuosa oggetto di contestazione. Si duole anche che nessuna argomentazione è stata fornita dalla corte territoriale con riguardo ai rilievi avanzati con i motivi di gravame. In particolare rileva che era stato evidenziato come: non fosse possibile comprendere quale fosse stato il soggetto passivo dell'estorsione; quale l'attività lavorativa che lo stesso stesse svolgendo risultando del tutto congetturale l'assunto secondo cui si sarebbe trattato di un'attività di carattere edile; dove sarebbe stata posta in essere l'estorsione; quale la ragione; in forza di quale capacità di intimidazione sarebbe stata formulata la richiesta; se vi sia stata una condotta minatoria idonea a giustificare la richiesta di pagamento; 3. violazione di legge e vizio di motivazione anche relazione alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/1991. Lamenta carenza di motivazione 4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta carenza di motivazione I primi due motivi di ricorso sono infondati. Con riguardo alla eccepita indeterminatezza del capo di imputazione , a prescindere dal fatto che il capo d'imputazione descrive compiutamente, nella sua essenzialità, la condotta contestata, deve ritenersi che, come già indicato da questa Suprema Corte (Cass. N. 32363 del 2009 Rv. 245191; Rv. N. 13133 del 2011 Rv. 249897 e n. 21265 del 2011 Rv. 252854) 1"imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e 1 impugnata è incorsa in: indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa. Ciò detto deve rilevarsi che i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza dell'imputato sulla scorta delle intercettazioni (convers. ambientale all'interno dell'autovettura in uso a SAPONE n. 425 e 426 del 29.3.2004), testualmente richiamate, che hanno consentito di acquisire schiaccianti dichiarazioni accusatorie inconsapevolmente rese dal MORENA. E' individuato in maniera puntuale il ruolo di primo piano svolto dal Morena nella conduzione della estorsione con conseguente storicizzazione dell'accusa pur essendo rimasta non identificata la l'azione di intimidazione nei confronti del malcapitato imprenditore al quale ha comunicato la percentuale da corrispondere ed è sempre lui ad accondiscendere ad una riduzione della somma pretesa a titolo di estorsione. Sono pertanto le sue parole che forniscono numerosi dettagli circa l'episodio estorsivo inconsapevolmente confessato che consentono di interpretarle alla luce di un fatto criminale effettivamente accaduto in un determinato momento (MORENA: il fatto.... che poi, quando l'hanno portato quella sera là... Perché io... ho fatto venire a questo.. .per dirgli il 7%; e SAPONE: non parlate qua per favore! ) Il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a confermare il giudizio di colpevolezza si rivela pertanto articolato e del tutto immune da incogruenze sul piano dello sviluppo logico deduttivo. È pacifico che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le deduzioni che compongono il gravame. Infatti, per adempiere compiutamente l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore. È, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata. Destituite di fondamento sono pertanto le censure che il ricorrente muove alla motivazione della impugnata sentenza con i motivi sub 1 e 2. Fondati sono invece i motivi sub 3 e 4 non avendo il giudice d'appello fornito risposta alle specifiche doglianze avanzate in sede di gravame . La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. numero 152/ 91 e all'esclusione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio sui punti. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. 2 persona offesa dal reato. È lo stesso ricorrente che dà atto di essere stato lui a porre in essere Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 7 D.L. numero 152/ 91 e all'esclusione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio sui suddet iv` rigetta nel resto. Così deliberato in Roma il 24.3.2015 Giovanna VERGA Il Presidente ranco FIQ.,rIDANESE scsu.3-ztai-keLk Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA