Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20588 del 24/03/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20588 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORENA GIUSEPPE N. IL 08/12/1946
avverso la sentenza n. 748/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /-9/71 (2 ,–A;0
che ha concluso per ,`
,<,- Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Data Udienza: 24/03/2015 MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 18 giugno 2013 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della
sentenza emessa in data 30.11.2009 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di
Reggio Calabria che aveva condannato Morena Giuseppe per concorso in tentata estorsione
aggravata ( così qualificata l'originaria imputazione) anche ai sensi dell'articolo 7 legge numero
203/91, riduceva la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto la sentenza.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo che la sentenza 1. vizio della motivazione. Lamenta che la motivazione della sentenza si fonda
esclusivamente sul richiamo integrale del contenuto di conversazioni ambientali, come
emerge dalla lettura delle pagine da 6 a 22. Si duole che nessuna risposta è stata
fornita in ordine all' eccepita nullità della richiesta di rinvio perché connotata da elevato
tasso di genericità ed indeterminatezza;
2. vizio della motivazione. Lamenta che la corte d'appello ha dimenticato di specificare
quale sarebbe stata l'attività economica in relazione alla quale sarebbe stata operata la
richiesta estorsiva, nonché soprattutto quale sarebbe stata la condotta ontologicamente
apprezzabile posta in essere dal ricorrente ai fini della realizzazione della fattispecie
delittuosa oggetto di contestazione. Si duole anche che nessuna argomentazione è stata
fornita dalla corte territoriale con riguardo ai rilievi avanzati con i motivi di gravame. In
particolare rileva che era stato evidenziato come: non fosse possibile comprendere
quale fosse stato il soggetto passivo dell'estorsione; quale l'attività lavorativa che lo
stesso stesse svolgendo risultando del tutto congetturale l'assunto secondo cui si
sarebbe trattato di un'attività di carattere edile; dove sarebbe stata posta in essere
l'estorsione; quale la ragione; in forza di quale capacità di intimidazione sarebbe stata
formulata la richiesta; se vi sia stata una condotta minatoria idonea a giustificare la
richiesta di pagamento;
3. violazione di legge e vizio di motivazione anche relazione alla ritenuta aggravante di cui
all'articolo 7 della legge 203/1991. Lamenta carenza di motivazione
4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'entità della pena e al
diniego delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta carenza di motivazione I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Con riguardo alla eccepita indeterminatezza del capo di imputazione , a prescindere dal fatto
che il capo d'imputazione descrive compiutamente, nella sua essenzialità, la condotta
contestata, deve ritenersi che, come già indicato da questa Suprema Corte (Cass. N. 32363 del
2009 Rv. 245191; Rv. N. 13133 del 2011 Rv. 249897 e n. 21265 del 2011 Rv. 252854)
1"imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e 1 impugnata è incorsa in: indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato
implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
Ciò detto deve rilevarsi che i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza dell'imputato
sulla scorta delle intercettazioni (convers. ambientale all'interno dell'autovettura in uso a
SAPONE n. 425 e 426 del 29.3.2004), testualmente richiamate, che hanno consentito di
acquisire schiaccianti dichiarazioni accusatorie inconsapevolmente rese dal MORENA. E'
individuato in maniera puntuale il ruolo di primo piano svolto dal Morena nella conduzione della
estorsione con conseguente storicizzazione dell'accusa pur essendo rimasta non identificata la l'azione di intimidazione nei confronti del malcapitato imprenditore al quale ha comunicato la
percentuale da corrispondere ed è sempre lui ad accondiscendere ad una riduzione della
somma pretesa a titolo di estorsione. Sono pertanto le sue parole che forniscono numerosi
dettagli circa l'episodio estorsivo inconsapevolmente confessato che consentono di interpretarle
alla luce di un fatto criminale effettivamente accaduto in un determinato momento (MORENA: il fatto.... che poi, quando l'hanno portato quella sera là... Perché io... ho fatto venire a
questo.. .per dirgli il 7%; e SAPONE: non parlate qua per favore! )
Il percorso argomentativo che ha condotto i giudici d'appello a confermare il giudizio di
colpevolezza si rivela pertanto articolato e del tutto immune da incogruenze sul piano dello
sviluppo logico deduttivo. È pacifico che non vi è un obbligo motivazionale esteso a tutte le
deduzioni che compongono il gravame. Infatti, per adempiere compiutamente l'obbligo della
motivazione, il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed
analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo
difensore. È, invece, sufficiente - e necessario - che il giudice medesimo enunci con
adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti
per la formazione del suo convincimento, in modo che risulti l'iter logico seguito per addivenire
alla decisione adottata.
Destituite di fondamento sono pertanto le censure che il ricorrente muove alla motivazione
della impugnata sentenza con i motivi sub 1 e 2.
Fondati sono invece i motivi sub 3 e 4 non avendo il giudice d'appello fornito risposta alle
specifiche doglianze avanzate in sede di gravame .
La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di
cui all'articolo 7 D.L. numero 152/ 91 e all'esclusione delle attenuanti generiche, con rinvio ad
altra sezione della corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio sui punti. Il ricorso deve
essere rigettato nel resto. P.Q.M. 2 persona offesa dal reato. È lo stesso ricorrente che dà atto di essere stato lui a porre in essere Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo
7 D.L. numero 152/ 91 e all'esclusione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione
della corte d'appello di Reggio Calabria per il giudizio sui suddet iv` rigetta nel resto.
Così deliberato in Roma il 24.3.2015 Giovanna VERGA Il Presidente
ranco FIQ.,rIDANESE
scsu.3-ztai-keLk Il Consigliere estensore