Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20588 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20588 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BATTIMELLI ANNA nato il 08/08/1969 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 13/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
riformato, dichiarando la prescrizione dei reati di natura contravvenzionale e
rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 181, comma

1-bis,

del dlgs n. 42 del 2004, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata,
Sezione distaccata di Gragnano, appellata da Battimelli Anna e D’Auria

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata
Battimelli, deducendo il difetto di motivazione che minerebbe la sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata essendo prescritto anche il
residuo reato contestato alla ricorrente.
Deve, infatti, essere considerato, avuto riguardo al contestato reato
paesaggistico, che occorre tenere conto della sentenza n. 56 del 2016 della
Corte costituzionale.
Con essa il giudice della legittimità delle leggi ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del dIgs n. 42 del 2004, nella parte
in cui prevede la qualificazione come delitto degli abusi paesaggistici che “a)
ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche,
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b)
ricadano su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142”.
Sicché il reato originariamente contestato come delitto deve adesso essere
qualificato quale violazione di natura contravvenzionale.
Tale diversa qualificazione impone di rilevare anche per esso l’intervenuta
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata anche nella parte in cui era stato confermato l’ordine di rimessione
in pristino dell’area interessata dalle opere in questione disposto in primo
grado.

PER QUESTI MOTIVI
Riqualificato il fatto contestato come contravvenzione ex art. 181, comma 1,
del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
detto residuo reato è estinto per prescrizione.

Giuseppe.

Revoca l’ordine di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il Presidente

Il Consigliere estensore

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