Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20587 del 14/09/2017
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20587 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRANIERI ANNA nato il 12/02/1943 a PROCIDA
avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta.dal Consigliere ANDREA GENTILI;
Data Udienza: 14/09/2017
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
riformato, dichiarando la prescrizione dei reati di natura contravvenzionale e
rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 181, comma
1-bis,
del dlgs n. 42 del 2004, la sentenza del Tribunale di Napoli, appellata da
Granieri Anna.
l’imputata, deducendo la intervenuta estinzione del residuo reato contestato,
per effetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56
del 2016.
La ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento della sentenza impugnata
per difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata essendo prescritto anche il
residuo reato contestato alla ricorrente.
Deve, infatti, essere considerato, avuto riguardo al contestato reato
paesaggistico, che occorre tenere conto della sentenza n. 56 del 2016 della
Corte costituzionale.
Con essa il giudice della legittimità delle leggi ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004, nella parte
in cui prevede la qualificazione come delitto degli abusi paesaggistici che “a)
ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche,
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b)
ricadano su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142”.
Sicché il reato originariamente contestato come delitto deve adesso essere
qualificato quale violazione di natura contravvenzionale.
Tale diversa qualificazione impone di rilevare anche per esso l’intervenuta
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata anche nella parte in cui era stato confermato l’ordine di rimessione
in pristino dell’area interessata dalle opere in questione disposto in primo
grado.
PER QUESTI MOTIVI
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Riqualificato il fatto contestato come contravvenzione ex art. 181, comma 1,
del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
detto residuo reato è estinto per prescrizione.
Revoca l’ordine di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il residente
Il Consiglie,re es ensor_e–