Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20587 del 05/02/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20587 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DUMITRU CAMELIA MARIA N. IL 08/02/1982
avverso la sentenza n. 1555/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 05/02/2016


RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale di Teramo ha condannato l’imputata alla pena dell’ammenda in
relazione al reato di cui all’art. 4, comma 7, della legge n. 628 del 1961.
2. – Avverso la sentenza il difensore dell’imputata ha proposto impugnazione
qualificata come appello, lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro
sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto
recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da
parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod.
proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato
convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex
sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, ìn favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per

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