Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20586 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 20586 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRANCACCIO ANIELLO nato il 01/04/1979 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 20/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, ha
riformato, dichiarando la prescrizione dei reati di natura contravvenzionale e
rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’art. 181, comma

1-bis,

del dlgs n. 42 del 2004, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata,
appellata da Brancaccio Aniello.

l’imputato, deducendo la illegittimità della sentenza impugnata stante il vizio
di motivazione che la minerebbe.
Con successiva memoria depositata in data 19 luglio 2017 la difesa del
ricorrente ha chiesto tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.
56 del 2016, il proscioglimento del suo assistito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata essendo prescritto anche il
residuo reato contestato al ricorrente.
Deve, infatti, essere considerato, avuto riguardo al contestato reato
paesaggistico, che occorre tenere conto della sentenza n. 56 del 2016 della
Corte costituzionale.
Con essa il giudice della legittimità delle leggi ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004, nella parte
in cui prevede la qualificazione come delitto degli abusi paesaggistici che “a)
ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche,
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b)
ricadano su immobili o aree tutelati per legge ai sensi dell’art. 142”.
Sicché il reato originariamente contestato come delitto deve adesso essere
qualificato quale violazione di natura contravvenzionale.
Tale diversa qualificazione impone di rilevare anche per esso l’intervenuta
prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata anche nella parte in cui era stato confermato l’ordine di rimessione
in pristino dell’area interessata dalle opere in questione disposto in primo
grado.

PER QUESTI MOTIVI

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

Riqualificato il fatto contestato come contravvenzione ex art. 181, comma 1,
del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
detto residuo reato è estinto per prescrizione.
Revoca l’ordine di rimessione in pristino.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
stensore

il Presidente

Il Consigliere

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