Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20585 del 14/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 20585 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITERBO ROSOLINO nato il 13/05/1952 a CARINI

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 23 febbraio 2017, la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza con la quale il precedente 11 dicembre
2015 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la penale responsabilità di
Viterbo Rosolino quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva,
pertanto, condannato, unificati i reati contestati sotto il vincolo della
continuazione, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 90.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Viterbo

che il primo motivo attiene alla ritenuta violazione di legge in relazione alla
subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena
alla esecuzione da parte del prevenuto della demolizione delle opere da lui
abusivamente realizzate;
che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la mancata
assunzione di una prova decisiva, attiene al fatto che avendo il ricorrente
dimostrato di avere presentato istanza di concessione di permesso a costruire
in sanatoria, la Corte territoriale ha rigettato la sua richiesta di esame del
funzionario del Comune di Carini volta a verificare lo stato della relativa
pratica amministrativa.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, quanto al primo motivo di impugnazione, questa Corte, con costante
indirizzo interpretativo, ha affermato che in tema di reati edilizi, il giudice
legittimamente può subordinare la concessione della sospensione condizionale
della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante
demolizione dell’opera abusiva, senza dover procedere a specifica motivazione
sul punto, essendo questa implicita nell’emanazione dell’ordine di demolizione
disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del
responsabile, è emesso sulla base dell’accertamento della persistente
offensività dell’opera stessa nei confronti dell’interesse protetto (Corte di
cassazione, Sezione VII penale, 28 febbraio 2017, n. 9847, ord.);
che, quanto al secondo motivo di impugnazione,

la motivazione della

sentenza impugnata è legittima sia sotto il profilo della sua congruità
motivazionale sia sotto il profilo del rispetto dei principi legislativi, in quanto in
sede di merito, valutata incidentalmente la accoglibilità della istanza di
sanatoria, e ritenuta la sua destinazione a non essere accolta, il Tribunale,
dapprima, e la Corte territoriale, successivamente, hanno considerato, ai fini
della penale responsabilità del prevenuto, l’obbiettivo ed indiscusso dato

deducendo 2 motivi di impugnazione;

costituito dall’avere lo stesso eseguito un’attività di carattere edile in assenza
de prescritto permesso a costruire;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a

delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in €
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
Il Consigliere estensore

il Presidente

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA