Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20584 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20584 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGHEL MIHAI IULIAN N. IL 05/05/1976
avverso la sentenza n. 27/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. igry) (0-21;9
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che ha concluso per ,e i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 9 maggio 2013 la Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza
pronunciata all’esito del giudizio abbreviato dal tribunale di Cagliari che, in data 24 giugno
2009, ha condannato ANGHEL Mihai Iulian per il reato di cui all’articolo 648 capoverso codice
penale in concorso con altri soggetti giudicati separatamente.
Ricorre per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo che la sentenza
impugnata è incorsa in vizio della motivazione e travisamento delle prove. Lamenta che con

dell’imputato e che comunque non c’è identità tra le bottiglie mancanti e quelle sequestrate
all’imputato. Ritiene del tutto immotivato l’assunto dalla corte d’appello che ha ritenuto
incompatibile il consistente valore economico delle bottiglie con la precaria condizione
economica del ricorrente perché contraddetto dalle dichiarazioni provenienti dai coimputati.
Ritiene contraddittoria la sentenza anche laddove ha ritenuto che l’atteggiamento osservato
dall’Anghel alla vista della vettura dei militari avvalori in modo dirimente la perfetta
consapevolezza della provenienza illecita dei beni in quanto tale assunto è contraddetto dalle
dichiarazioni rese dall’imputato in occasione del fermo laddove ha chiarito che l’auto era
guidata dal coimputato che aveva la patente e quindi nessun atteggiamento di resistenza è
stato direttamente da lui posto in essere
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed
ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
Deve aggiungersi che il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte
una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione,
rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di
1

riferimento agli alcolici il furto degli stessi è stato denunciato nei giorni successivi al fermo

cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Nel caso di specie va anche ricordato che ci si trova dinanzi ad una “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di assoluzione) per cui il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado.

comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento
della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non
esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere
fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non
potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutimi” con recuperi in
sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi
di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice
(Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130).
Il giudice di appello nel caso in esame ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già
sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunto alla
medesima conclusione in punto di responsabilità
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsAondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
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Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p.,

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