Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20584 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20584 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORELLO GIUSEPPE nato il 04/09/1970 a CARINI

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 18 gennaio 2017, la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza con la quale il precedente 27 ottobre 2015
il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la penale responsabilità di Fiorello
Giuseppe quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Fiorello

che il primo motivo attiene alla ritenuta mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione
alla sussistenza della contravvenzione contestata, nella parte in cui è
affermato che la pronunzia della condanna sarebbe giustificata dal fatto che il
prevenuto avrebbe depositato la documentazione necessaria per potere
accedere al permesso in sanatoria;
che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione di
legge, riguarda il fatto che la Corte territoriale non ha annullato la sentenza
del Tribunale con la quale era stata affermata la penale responsabilità del
prevenuto pur in presenza di una richiesta di permesso a costruire in
sanatoria, senza che si sia attesa la definizione del relativo procedimento.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che la motivazione della sentenza impugnata è legittima sia sotto il profilo
della sua congruità motivazionale sia sotto il profilo del rispetto dei principi
legislativi, in quanto in sede di merito, valutata incidentalmente la accoglibilità
della istanza di sanatoria, e ritenuta la sua destinazione a non essere accolta,
il Tribunale, dapprima, e la Corte territoriale, successivamente, hanno
considerato, ai fini della penale responsabilità del prevenuto, l’obbiettivo ed
indiscusso dato costituito dall’avere lo stesso eseguito un’attività di carattere
edile in assenza de prescritto permesso a costruire;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

deducendo 2 motivi di impugnazione;

PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
il Presidente

Il Consigliere stensore

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