Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20583 del 24/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20583 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHEBLI MOHAMED N. IL 04/07/1967
avverso la sentenza n. 6509/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
)2,–2 ,e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/03/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 7 marzo 2013 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del
locale Tribunale che in data 25 settembre 2012 aveva condannato CHEBLY Mohamed per
ricettazione di un assegno, risultato provento di furto.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in vizio della
motivazione. Lamenta che i giudici di secondo grado non hanno valutato alcuni elementi
probatori presenti nel fascicolo processuale e che comunque non hanno tenuto in

prova dell’elemento soggettivo del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono
manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza.
A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche
contestazioni, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita – in questa sede di
legittimità – diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare
alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente
non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte
Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i
motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione,
che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsAondanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 24.3.2015
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il Presidente
ranco F7DANESE

considerazione le ragioni devolute con l’atto di gravame. In particolare lamenta che non vi è

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