Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20583 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20583 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FICARROTTA DAVIDE nato il 06/03/1991 a PALERMO

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 9 febbraio 2017, la Corte di appello di

Palermo ha confermato la sentenza con la quale il precedente 24 novembre
2015 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la penale responsabilità di
Ficarrotta Davide quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva,
pertanto, condannato alla pena di mesi 4 di arresto di reclusione ed euro
3000,00 di ammenda;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Ficarrotta

che con esso il ricorrente ha lamentato un preteso vizio motivazionale della
sentenza impugnata non essendo stato chiarito il criterio di valutazione delle
prove ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto.
Considerato che il ricorso è inammissibile;

che il ricorrente ha genericamente censurato la motivazione della sentenza
impugnata la quale ha, viceversa, coerentemente dato una puntuale risposta
alle ragioni di impugnazione dedotte dal ricorrente in sede di gravame;
che la conformità della decisione assunta con la sentenza di appello con quella
presa dal giudice di primo grado consente la reciproca integrazione
motivazionale fra i due provvedimenti, cosicché nessuna ambigultà
ricostruttiva e probatoria è dato riscontrare nella complessiva motivazione
della decisione assunta in sede di merito;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
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in Roma, il 14 settembre 2017

deducendo un unico motivo di impugnazione;

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