Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20582 del 14/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20582 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTINO SALVATORE nato il 24/01/1966 a ORTA NOVA

avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/09/2017

Ritenuto che, con sentenza del 8 luglio 2016, la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza con la quale il precedente 21 febbraio 2013 il
Tribunale di Foggia aveva dichiarato la penale responsabilità di Contino
Salvatore quanto alla imputazione di cui in epigrafe e lo aveva, pertanto,
condannato, esclusa la aggravante della recidiva, alla pena di mesi 6 di
reclusione ed euro 600,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Contino

che il primo motivo attiene alla ritenuta violazione di legge in cui sarebbe
incorso il giudice territoriale nel non concedere il rinvio della trattazione del
procedimento di fronte alla Corte di appello sebbene il ricorrente avesse
allegato la esistenza di un legittimo impedimento a comparire alla udienza del
8 luglio 2016;
che in tal modo, celebrando ugualmente il giudizio, la Corte di appello ha
violato il diritto di difesa del Contino;
che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la violazione di
legge, riguarda la mancanza degli elementi integrativi del reato contestato,
posto che non sarebbe stata fornita la prova della commissione di una
condotta volta a ricercare beni di interesse archeologico;
che il terzo motivo attiene alla mancanza di motivazione in ordine al rigetto
del motivo di gravame relativo alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con rifermento al primo motivo di impugnazione, va osservato che la
Corte territoriale ha ritenuto ingiustificata la richiesta di differimento del
dibattimento in quanto, per come si legge nello stesso testo dell’odierno
ricorso per cassazione, la stessa era basata su di un certificato medico in cui
non era indicata la patologia dalla quale il Contino sarebbe stato affetto;
che, pertanto, è stata del tutto giustificata la decisione della Corte territoriale
di escludere la legittimità dell’impedimento a comparire del Contino di fronte
ad essa;
che, peraltro, l’odierno ricorrente non ha addotto specifiche ragioni per le
quali l’ordinanza resa nel corso della udienza del 8 luglio 2016 dalla Corte
barese sarebbe viziata, essendosi limitato ad una generica contestazione della

deducendo 3 motivi di impugnazione;

medesima ma non evidenziando alcun elemento atto a porre in discussione la
obbiettiva circostanza, indicata dalla Corte come decisiva, secondo la quale
nella certificazione medica allegata alla istanza di differimento della udienza
non vi era alcuna indicazione in merito alla patologia lamentata dal Contino;
che il secondo motivo di impugnazione è di mero fatto, essendo volto al una
rivalutazione dell’accertamento che in sede di merito è stato operato in ordine
allo svolgimenti della vicenda per cui è processo, avendo la Corte territoriale

interesse archeologico, dalla obbiettività del suo comportamento, consistente
nella attività di sondaggio di un terreno sito in zona archeologica;
che la censura attinente alla omessa motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche è priva di fondamento, posto che la
Corte territoriale ha giustificato tale sua decisione in considerazione della
mancanza di elementi positivi attinenti alla meritevolezza del prevenuto che
ne avrebbero potuto consentire il riconoscimento, mentre in sede di
impugnazione il ricorrente si è limitato a dedurre una insussistente omissione
di motivazione al riguardo;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato
che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C
2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017
tSeei
Il Consigliere esnsore

il Presidente

logicamente desunto la finalità della condotta del Contino, la ricerca di beni di

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